Ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 1137 c.c.:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
La norma genera incertezza sotto diversi profili.
In primo luogo, per quanto riguarda le cause di nullità, per le quali non v’è una distinzione legislativa tra deliberazioni nulle ed annullabili. Carenza sopperita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale Sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto; sono, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).
Come per i vizi d’invalidità anche per la forma dell’atto introduttivo del giudizio la situazione è tutt’altro che certa. Ad oggi pende davanti alle Sezioni Unite un ricorso che tende a sollecitare una risposta utile a risolvere il seguente dilemma: l’atto introduttivo è la citazione o il ricorso? Nel frattempo, stando alla giurisprudenza dominante la risposta è: entrambi (cfr. Trib. Salerno 23 giugno 2009).
Oltre a queste vicende, il Tribunale di Salerno ha fornito la propria risposta ad un altro quesito: la richiesta di sospensiva della deliberazione, necessaria per paralizzare gli effetti del deliberato, può essere proposta anche prima e separatamente rispetto alla causa di merito? La risposta è negativa.
Secondo il giudice campano, infatti, quello “ concretizzato dalla sospensiva ex art. 1137 c.c. non è mai, per definizione, un provvedimento cautelare ante causam, ai fini del citato art. 43 bis Ord. giud., costituendo esso piuttosto una ipotesi di necessitata presentazione congiunta di domanda cautelare e di merito: l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari condominiali (come di quella societarie) deve infatti proporsi o con lo stesso ricorso (o citazione) di impugnazione o successivamente nel corso del giudizio di merito, mentre non è mai proponibile in via anteriore alla causa, secondo il disposto dell'art. 669 ter c.p.c., per essere la previa impugnativa indefettibile presupposto logico-giuridico della sospensione (cfr Trib. Nocera Inferiore, 12 giugno 2000, in Arch. loc. 2001, 698; Trib. Reggio Calabria, 9 maggio 1994, in Foro it. 1994, I, 2524)” (Trib. Salerno 14 gennaio 2011).
Ciò vuol dire, quanto meno stando a questa pronuncia, che il ricorrente non potrà chiedere solamente la sospensione della delibera ma dovrà contestualmente far causa per ottenere l’annullamento. Una risposta infelice visto e considerato che con l’entrata in vigore della mediazione in materia di condominio la sospensiva sarà l’unico strumento utile per congelare l’efficacia della delibera.