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Il singolo condomino può agire individualmente per tutelare i diritti comuni

Ciascun condomino può agire individualmente a tutela dei diritti comuni.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Ciascun condomino può agire individualmente a tutela dei diritti comuni del Condominio nei confronti dei terzi, se e in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini.

Si tratta del principio della c.d. "rappresentanza reciproca", che insieme a quello della "legittimazione sostitutiva" dei condomini, vale "allorché essi si contrappongono globalmente come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferentemente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio" (Cass. civ., n. 13331/2000).

Attenzione, dunque. La rappresentanza reciproca non opera qualora il condomino agisca singolarmente per far valere un suo interesse personale, e non invece un bene o interesse della collettività condominiale. In tal caso, il condomino non è legittimato ad agire, né ad interporre impugnazione, per conto e nell'interesse dei condomini estranei al giudizio (Cass. civ. n. 18028/2010).

I principi anzidetti sono stati applicati dal Tribunale di Roma, sentenza n. 16713 del 12 settembre 2016, per risolvere una singolare controversia che vedeva coinvolti il condominio, da una parte, alcuni condomini e un'associazione ambientalista, dall'altra.

Oggetto della contesa, tredici alberi di abete rosso abbattuti a seguito di una deliberazione condominiale. Nello specifico, due condomini e l'associazione "ambiente e società" agivano contro le persone dell'amministratore e tre consiglieri condominiali, per sentirli dichiarare responsabili dell'arbitrario e illecito abbattimento di tredici abeti rossi e condannarli al risarcimento di tutti i danni, compreso quello al decoro architettonico, all'ambiente e al paesaggio, a favore del Condominio.

Nelle more del giudizio, tuttavia, l'assemblea del Condominio deliberava che sia l'amministratore che i consiglieri convenuti avevano agito in esecuzione del mandato agli stessi conferito dalla stessa assemblea e che, pertanto, gli stessi si sono limitati ad eseguire la volontà assembleare.

L'organo assembleare precisava anche che il Condominio non aveva subito alcun danno dall'abbattimento degli alberi in questione.

A seguito di tale deliberazione, il Condominio interveniva volontariamentein giudizio, aderendo alle difese dei convenuti, "avendo interesse a veder riconosciuta la legittimità delle proprie determinazioni e dell'operato dei propri mandatari".

L'amministratore può agire in giudizio senza l'autorizzazione assembleare per la salvaguardia dei beni comuni

L'assemblea condominiale - osserva il Tribunale - ha quindi assunto le proprie determinazioni dopo essere stata debitamente informata dell'oggetto della vertenza in corso, ed ha coerentemente deliberato di voler vedere riconosciuta la legittimità delle proprie determinazioni e dell'operato dell'amministratore e dei consiglieri citati in giudizio, in questo modo dissociandosi dall'azione intrapresa dai singoli condomini attori.

Inoltre, prosegue il giudice della capitale, gli attori, dopo aver prospettato, a titoli di danno, il deprezzamento delle singole unità immobiliari, dovuto a lesione del decoro architettonico, a danno ambientale e paesaggistico, hanno chiesto il pagamento di 21.000 euro "a favore del Condominio".

In realtà, i condomini avrebbero potuto pretendere un risarcimento del danno esclusivamente in proprio, e non agendo quali rappresentanti dell'ente condominio, atteso che, nella circostanza, il Condominio si è espresso in maniera contraria in ordine all'azione di risarcimento intrapresa dai tre condomini.

In altri termini, sussiste un evidente contrasto tra gli interessi dei tre condomini e quelli del Condominio, con la conseguenza che non può trovare applicazione, nella fattispecie, il principio della rappresentanza reciproca e legittimazione sostitutiva dei singoli condomini, sopra illustrato.

Tale principio - ribadisce il giudice romano - viene in rilievo soltanto quanto essi si contrappongano ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferentemente tutti i proprietari delle singole unità dell'edificio. Va rigettata dunque la domanda risarcitoria dei condomini. Del pari, va respinta anche la domanda formulata dall'associazione ambientalista.

Sul punto, il tribunale rileva che, per costante giurisprudenza le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento del danno ambientale quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territoriali determinati, concretamente lesi da attività illecita.

Nella fattispecie, invece, da un lato non è stato dimostrato il collegamento territoriale, dall'altro è stata esclusa, in radice, l'illiceità dell'attività di abbattimento degli alberi contestata dai condomini.

Quando un condomino si appropria di una parte comune, come deve comportarsi l'amministratore?

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 16713 del 12 settembre 2016,
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