Allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 192/2005, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei e relativo richiamo da parte dell'Unione Europea che aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese.
Con la Legge n. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, che ha apportato lievi aggiornamenti al D.Lgs. 192/2005 (art. 4), sono stati definiti i requisiti minimi energetici per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di quelli già esistenti, nonché le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la finalità di ottimizzare il rapporto costi/benefici degli interventi di riqualificazione energetica puntando a rendere il parco immobiliare a "energie quasi zero" così come indicato dalla Dir. 2010/31/UE.
È allo studio il decreto attuativo che definirà le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica e i relativi requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che il decreto, puntando a rendere più sostenibili ed efficienti energeticamente gli immobili, specifica, relativamente agli interventi di riqualificazione che possono interessare sia l'involucro edilizio che gli impianti termici, i requisiti minimi da rispettare.
Ma proviamo a sintetizzare gli aspetti salienti del decreto.
Normative per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
- norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica;
- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- requisiti energetici minimi specifici sia per i nuovi edifici che per quelli oggetto di ristrutturazioni cosiddette "pesanti" di riqualificazione energetica
Scadenze per l'applicazione delle nuove norme energetiche
- dal 1° luglio 2015, tutti gli immobili di nuova costruzione e le ristrutturazioni pesanti dovranno assicurare una media di miglioramento dell'indice di prestazione energetica pari almeno al 45% per le zone climatiche calde e al 35% per quelle fredde
Tempistiche per il miglioramento delle prestazioni energetiche
- dal 1° gennaio 2019, il livello di miglioramento dovrà risultare del 55% in più rispetto ai livelli precedenti e per tutte le zone climatiche;
- dal 1° gennaio 2021, l'incremento dovrà essere tale da garantire prestazioni energetiche ottimali che portino gli edifici a rientrare nella classe di "energia quasi zero"
Destinatari delle norme sulla prestazione energetica
- a edifici sia pubblici che privati che siano di nuova costruzione o già esistenti ma sottoposti a ristrutturazione
Classificazione degli interventi di riqualificazione energetica
- edifici di nuova costruzione;
- ristrutturazione di 1° livello: intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e impianto termico;
- ristrutturazione di 2° livello: intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico;
- riqualificazione energetica: interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici
Obiettivi strategici del decreto attuativo sulla prestazione energetica
- favorire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, delle norme in materia di efficienza energetica, e una rapida operatività del decreto stesso;
- porre fine alla procedura di infrazione dell'Europa nei nostri confronti;
- avviare l'efficientamento energetico degli immobili, in linea con gli obiettivi della Dir. 2010/31/UE (edifici ad energia quasi zero), anche attraverso un secondo decreto di aggiornamento delle Linee Guida per la Certificazione Energetica (così come richiesto dalla UE)
Modifiche nel calcolo e nella classificazione delle prestazioni energetiche
- variazioni nel calcolo degli indici di energia rinnovabile e non, con relativa diversificazione nella classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso;
- in caso di nuova costruzione, il progettista sarà tenuto ad evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'impiego di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi a energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore);
- verrà modificato il contenuto dell'APE con l'introduzione di nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
- la classe energetica dell'immobile verrà determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti (climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed illuminazione);
- l'indice di prestazione verrà sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali;
- la scala delle classi d efficienza energetica cambierà sulla base dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento (ogni edificio avrà una propria scala di classificazione)