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È arrivato il “napoletano” . Condannati i vicini di casa.

Offese in condominio, più “grosse” sono le parole e più “costano” care le sanzioni: per i condomini meglio moderare i termini.
Ivan Meo 

Insulto combinato: parolacce e tarantella. Appartenere ad una specifica regione d'Italia, può essere un elemento di discriminazione? Sì. E' questa la triste verità che dobbiamo commentare alla luce di un recente intervento della Corte di Cassazione, che condanna una coppia di coniugi che aveva offeso i propri vicini per il solo fatto di essere nati al Sud.

Decisiva, ai fini delle condanna, è stata ricostruzione dell'episodio: un uomo rientra a casa, poi si ferma a parlare con un vicino, ma, a sorpresa, diviene bersaglio di un insulto con la seguente frase: "ecco che è arrivato il napoletano che puzza di m..."». Ma non basta, si va oltre.

Ad aumentare la dose di sdegno interviene il marito, il quale, con un fare caricaturale, inizia a ballare la tarantella (ballo tipicamente di origine napoletana).

Offesa la dignità. Esito scontato, ci verrebbe da dire. Insulti a sfondo razziale, offesa all'onere della persona. Il Giudice di pace, sanziona I due coniugi, complessive 900,00 euro.

Ma secondo coppia rea di aver insultato il loro vicino, manca l'offensività nelle parole rivolte a un vicino di casa.

Obiezione, ovviamente, respinta dalla Corte di Cassazione che rigetta il ricorso condannando i coniugi al pagamento delle spese del procedimento.(Attenzione alle ingiurie, quelle aggravate dal razzismo costano di più)

L'ingiuria razzista "costa" di più. Più "grosse" sono le parole e più "costano" care le sanzioni. Quindi ai condomini sarà più conveniente moderare i termini, visto che questa volta a farne le "spese" è stato un residente di un paese nei pressi del lago Maggiore che si è visto infliggere dal tribunale di Varese una ammenda di complessive tremila euro tra risarcimento equitativo e spese processuali.

La miccia è una banale questione di parcheggio che fa emergere le frizioni già preesistenti con la famiglia di origine meridionale che abitano al piano terra.

Le frasi che "volano", di fronte anche a persone non residenti nel condominio, sono di questo tenore: " solo dei terroni possono parcheggiare in quel modo?siete una categoria di m...".

Secondo il Giudice veronese, in queste offese è riconducibile anche l'aggravante dello sfondo razzista che scatta quando l'agente esprime in maniera inequivocabile un sentimento di " grave pregiudizio e un giudizio di disvalore" nei confronti della categoria dei cittadini italiani del Meridione intesa come popolazione distinta per origini e tradizioni.

Quindi l'offesa è "appesantita" dall'aggravante ex articolo 3 della legge 133/93 per avere commesso il fatto per «finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale».

Questo è quanto ha deciso dalla sentenza n. 67 del 29 marzo 2013, emessa dal Tribunale di Varese, che comunque non ha riconosciuto l'esimente della provocazione ex articolo 599, comma 2°, Cod. pen. in quanto non risulta accertata l'illegittimità del posteggio rispetto al veicolo "incriminato" né che il reo si sia rivolto alla polizia municipale per farlo rimuovere. Ma anche la Cassazione con sentenza n.42933 del 2011 aveva confermato la condanna, comprensiva anche di un risarcimento per i danni morali, nei confronti di condomino piemontese che durante una lite con il vicino di casa, pur sapendo che questi non era meridionale, gli aveva detto «lei per me può andare solo a fan..., terrone di merda».

(Schiamazzi in condominio: in carcere l'inquilino che si fa giustizia da sé invece di ricorrere al Giudice.)

Insomma offendere i propri vicini risulta, ancora oggi, una abitudine dura a morire.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 febbraio 2014, n. 8732)

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. V Penale, 24 febbraio 2014, n. 8732
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