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L'espressione “architetto del ca?” proferita in assemblea è ingiuriosa e può essere punita

Attenzione alle parole che usate in assemblea. Esagerare potrebbe costare caro.
Avv. Alessandro Gallucci 

Attenzione alle parole che usate in assemblea. Troppa licenziosità potrebbe costarvi cara.

Inutile dire che il tutto riguarda situazioni di normalità dove l’insulto è venuto fuori dal nulla, o meglio anche da una situazione di tensione, nella quale, però, non s’era ancora persa la possibilità del dialogo.

Quante premesse, quante valutazioni da fare! E’ così quando si decide di punire la volgarità offensiva come un reato penale.

Uccidere o insultare sono cose differente ma alla base prevedono la stessa reazione punitiva da parte dello stato: detenzione! Tralasciando questi aspetti vale la pena soffermarsi sull’ultima pronuncia in tema di ingiuria in assemblea.

Ai sensi dell’art. 594 c.p., rubricato per l’appunto Ingiuria,

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Si tratta di un reato commissivo doloso, a forma libera, in quanto può commessa in qualsiasi modo, che necessita della presenza della persona offesa (viceversa si tratterebbe del reato di diffamazione). Il processo si celebra dinanzi al giudice di pace del luogo in cui s’è verificato il fatto.

Non tutte le offese sono punibili. Così, ai sensi dell’art. 599 c.p., rubricato Ritorsione e provocazione:

Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

Chiaramente queste circostanze devono emergere nel corso del giudizio e devono essere

Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 33221 dello scorso 23 agosto, gli ermellini erano chiamati a rispondere a questa domanda: apostrofare una persona presente in assemblea con l’epiteto “architetto del cazzo!” costituisce ingiuria? Secondo la Corte " l'espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.

E d'altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l'espressione "architetto del cazzo" fosse stata pronunciata all'indirizzo della persona offesa, da parte dell'imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità" (Cass. pen. 23 agosto 2012, n. 33221).

Insomma insultare gratuitamente può costare caro.

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