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Nuove modalità d'impugnazione delle deliberazioni condominiali: a quali cause si applica questa norma?

Novità sulle modalità d'impugnazione delle delibere condominali.
Avv. Alessandro Gallucci 

In materia di atto introduttivo del giudizio d'impugnazione delle delibere condominiali, fino al 18 giugno 2013 era pacificamente ammessa anche l'utilizzazione del ricorso.

Affermavano le Sezioni Unite: in merito alle modalità "per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall'assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'art. 163 c.p.c., secondo cui "la domanda si propone mediante citazione" (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491).

In tal modo per rispettare i termini decadenziali ex art. 1137 c.c. era sufficiente far notificare l'atto entro trenta giorni dalla deliberazione (per i dissenzienti) o dalla sua comunicazione (per gli assenti)

Tuttavia, spiegavano da piazza Cavour, il problema non è solamente questo: "si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c., l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato.

A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione" (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491).

In questo contesto restava comunque dubbia la natura della richiesta di sospensione della delibera che, secondo alcuni giudici di merito (cfr. su tutte Trib. Salerno 14 gennaio 2011), non poteva essere considerata alla stregua di un procedimento cautelare.

Cosa succede quando si abbandona la riunione prima della sua fine.

Con l'entrata in vigore della riforma la situazione cambia in quanto, il nuovo art. 1137, secondo, terzo e quarto comma, c.c. recita:

"Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile".

Quali sono le principali novità:

  • sparisce il termine "ricorso" sicché si deve intendere che l'azione dev'essere iniziata come un'ordinaria azione civile e quindi con una citazione;
  • si riconosce per legge (ma già l'aveva fatto la giurisprudenza) la possibilità d'impugnazione anche per gli astenuti;
  • si riconosce natura di procedimento cautelare alle richieste di sospensiva.

Un'annotazione importante.

In osservanza del principio tempus regit actum, "il tempo regge l'atto", queste norme si applicano anche a tutte quelle delibere adottate prima del 18 giugno ma non ancora impugnate. La certezza dell'impugnazione è data dalla data di notificazione.

Che cosa deve fare l'amministratore di condominio se gli notificano l'impugnazione della delibera assembleare?

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