Sebbene la riforma del condominio, approvata dal Senato lo scorso 26 gennaio, sia tutt’altro che definitiva (essa deve essere approvata dalla Camera e non è escluso, anzi da più parti è auspicato, che s’intervenga con diverse modifiche) vale la pena scorgere alcune delle più significative novità che, allo stato attuale e senza alcuna modifica, verrebbero ad essere introdotte nel nostro ordinamento.
Al riguardo suscita particolare interesse il nuovo art. 1137 c.c., inerente le impugnazioni delle delibere, che pare porre fine definitivamente alle incertezze sull’atto introduttivo del giudizio. Vediamo più nel dettaglio
Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). (Nuova formulazione)
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo` adire l’autorita` giudiziaria con atto di citazione chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita` giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione.
Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e` disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
In primo luogo resta invariata ogni questione attinente l’obbligatorietà delle delibere la cui efficacia può, eventualmente, essere sospesa dall’Autorità Giudiziaria prima o durante la causa.
In ossequio alla catalogazione delle cause d’invalidità espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4806/05, appare il riferimento all’annullamento delle delibere.
In tal senso è chiaro che quelle nulle restano impugnabili in ogni momento da chiunque c’abbia interesse.
Resta fermo per le deliberazioni annullabili il termine di trenta giorni che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti e per gli astenuti (che così vengono, per legge, parificati ai primi) e da quella della comunicazione del verbale per gli assenti.
Altra novità è rappresentata dalla scelta esplicita della forma dell’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione delle deliberazioni condominiali.
Ad oggi, come evidenziato chiaramente dalla giurisprudenza, “ la questione della forma dell'atto di impugnazione delle delibere condominiali è in realtà tuttora massimamente controversa.
Secondo l'orientamento che può considerarsi ora prevalente in giurisprudenza, invero, nonostante l'art. 1137 c.c. usi l'espressione letterale "ricorso", l'azione può essere esercitata indifferentemente sia con ricorso che con citazione, dovendosi aver riguardo, in quest'ultimo caso, per il rispetto del termine decadenziale ivi stabilito, alla data della notificazione” (così Trib. Salerno 23 giugno 2009).
In attesa della riforma è comunque pendente un giudizio davanti alle Sezioni Unite per la risoluzione della controversia interpretativa.
Qualora dovesse essere approvato il testo licenziato dal Senato l’atto introduttivo sarebbe solamente quello di citazione con separata possibilità di chiedere la sospensione del giudizio, con un “ordinario” procedimento cautelare.
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