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L'amministratore di condominio si può opporre al decreto ingiuntivo?

Legittimazione dell'amministratore ad opporsi al decreto ingiuntivo senza la preventiva autorizzazione né la successiva ratifica dell'assemblea.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La vicenda. Un avvocato muove causa a un condominio, suo ex cliente, al fine di ottenere il saldo di una parcella emessa per la cura di un'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore del condominio risultata all'esito parzialmente fondata, con conseguente significativa riduzione del credito.

Si costituisce in giudizio il condominio fondando la propria difesa su due aspetti in particolare: da un lato, che la compagine condominiale non era a conoscenza dell'opposizione poiché l'incarico era stato affidato all'avvocato dal precedente amministratore senza che fosse stata convocata alcuna assemblea; dall'altro lato, che il precedente amministratore si era assunto l'impegno a sostenere personalmente ogni spesa fosse derivata dal giudizio di opposizione, comprese le spese della difesa legale, dal che la pretesa dell'attore avrebbe dovuto essere stata rivolta in prima istanza all'ex amministratore, e non direttamente al condominio (c.d. "beneficium ordinis").

È nullo il decreto ingiuntivo senza la preventiva diffida stragiudiziale.

La sentenza. Il Tribunale di Treviso accoglie la domanda con un'articolata e ben motivata pronuncia (Trib. Treviso, 11.12.2018).

Premesso che l'incarico di amministratore va assimilato alla figura del mandato con rappresentanza, il Giudicante da conto delle diverse posizioni giurisprudenziali in ordine alla necessità o meno del consenso dell'assemblea per opporsi a un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio.

Alcune sentenze della Suprema Corte, infatti, pongono l'accento sulla peculiarità del giudizio ex art. 645 c.p.c. in quanto l'opponente, pur introducendo la causa dal punto di vista processuale, è in realtà il legittimato passivo della posizione di diritto sostanziale oggetto del contendere, dal che l'amministratore non ha la necessità di ottenere l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 1131, comma 2 c.c. ("Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio") (Cass. Civ., n. 12622/2010).

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non: differenze.

Altre pronunce affermano invece che l'art. 1131 c.c. è esclusivamente finalizzata ad agevolare la notifica dell'atto introduttivo, risultando sufficiente il recapito presso l'amministratore e non rispetto ai singoli condomini, mentre "...nulla, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l'amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a impugnare senza essere a tanto autorizzato dall'assemblea" (Cass. Civ., n. 1422/2006).

Secondo il Tribunale di Treviso, tuttavia, per dirimere ogni dubbio va fatto riferimento a una recentissima pronuncia di Cassazione secondo cui "… l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonché impugnare sentenze per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti" (Cass. Civ., n. 24302/2017).

 Continua [...]

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Sentenza
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