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Perché la mancata messa in sicurezza dell'immobile può costare caro al proprietario inadempiente?

Le conseguenze per la mancata messa in sicurezza dell'immobile da parte del proprietario.
Avv. Mauro Blonda 

La natura e la finalità delle ordinanze sindacali. Il provvedimento con cui il Sindaco imponga la messa in sicurezza entro 15 giorni di un immobile che, a causa dell'incuria e della negligenza del proprietario che lo ha di fatto abbandonato, presenta il serio e concreto rischio di crollo, è chiaramente volto alla tutela della sicurezza pubblica. Ma non solo: considerato che il locale è col tempo diventato una specie di discarica di rifiuti, l'ordinanza sindacale in questione mira anche a salvaguardare l'igiene della zona.

Entrambe tali finalità integrano i requisiti che la legge richiede che abbiano i provvedimenti della Pubblica Autorità, che, per essere valide sotto il profilo sostanziale e quindi legalmente emesse (condizione essenziale perché la violazione comporti conseguenze penalistiche), devono appunto essere mirati a perseguire interessi di carattere generale: la tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene, essendo volta a salvaguardare non già gli interessi di un singolo soggetto bensì quelli di un gruppo ben più ampio di persone, hanno evidentemente questa portata generale richiesta dalla legge.

Le conseguenze sanzionatorie dell'inosservanza dei provvedimenti della Pubblica Autorità. L'inosservanza di un'ordinanza sindacale correttamente emessa come quella in oggetto (poiché, come detto, volta alla tutela di interessi di carattere e portata generale), comporta certamente la commissione del reato di cui all'art. 650 c.p.: questa contravvenzione punisce appunto la mancata esecuzione di un provvedimento legalmente dato dalla Pubblica Autorità per ragioni di sicurezza od ordine pubblico.

Per il proprietario, quindi, che non ottemperando ad un'ordinanza del genere ometta di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile ed alla pulizia dello stesso scatterà l'arresto fino a 3 mesi oppure una pena pecuniaria dell'importo massimo di 206 euro.
Orbene, seppur l'alternatività tra le due pene renda estinguibile il reato mediante oblazione (ossia, secondo la previsione di cui all'art. 162 bis cod. pen., attraverso il pagamento di una somma pari, nel caso di specie, a 103 euro), l'applicabilità di tale possibilità non sempre sarà automatica come può apparire: l'oblazione di questo tipo di reato, infatti, deve superare il vaglio giurisdizionale, dovendo essere concessa dal Giudice (che potrebbe rifiutarla per la gravità del fatto).

Lo stesso art. 162 cod. pen. al terzo comma pone altre limitazioni di carattere sia soggettivo (attinenti agli eventuali precedenti specifici del contravventore o alla sua dichiarata abitualità a delinquere) sia oggettivo (la permanenza dello stato di pericolo o delle conseguenze dannose derivante dalla condotta contravvenzionale): in sostanza l'ipotesi della condanna alla pena detentiva è tutt'altro che remota.

L'irrilevanza dell'esiguo termine concesso per l'adempimento. La commissione del reato in questione non può essere scusata con l'eccessiva esiguità del termine concesso dal Sindaco per ottemperare all'ordinanza di messa in sicurezza, nonostante un lasso temporale di 15 giorni possa effettivamente apparire troppo ridotto: un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il proprietario ha comunque l'obbligo di attivarsi prontamente non già (ove effettivamente impossibile) "per eseguire tutti i lavori complessivi di ripristino dell'immobile" ma quantomeno "metterlo in sicurezza eliminando anche i rifiuti" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 28463 del 02/07/2013).

Come comunicare le condizioni di sicurezza delle unità immobiliare con la.

In sostanza al proprietario non è richiesto, entro 15 giorni, di rimettere a nuovo l'abitazione, ma quantomeno di eliminare il pericolo di crollo e quello igienico, ossia le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento sindacale che, comunque sia, è un provvedimento caratterizzato dall'urgenza, "giustificata - come ricordano i Giudici di Legittimità - dalla necessità di eliminazione del pericolo incombente […] che ncessitava di una pronta reazione riparativa".

Gli stessi Ermellini evidenziano infine come il proprietario non possa eccepire l'esiguità di un limite temporale per l'eliminazione di quelle forme di pericolo cui egli stesso dato causa, "posto che è stato il proprietario a creare la situazione di minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, che ben avrebbe potuto evitare mantenendo l'immobile in buone condizioni d'uso". Un po' come dire che chi è causa del suo mal, pianga se stesso.

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