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La riforma del condominio e la comunicazione dei dati relativi alle condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare

Come comunicare le condizioni di sicurezza delle unità immobiliare con la.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il 18 giugno, data di entrata in vigore della così detta riforma del condominio (legge n. 220/2012), è vicino e molti condomini, anche tramite il nostro forum, ci stanno chiedendo informazioni e segnalando sempre più spesso un fatto.

Il riferimento è all'anagrafica condominiale, registro che l'amministratore dovrà obbligatoriamente tenere (cfr. art. 1130 c.c. n. 6 c.c.) e più nello specifico ai dati riguardanti le condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare.

La domanda, o più in generale il dubbio, è la seguente: che cosa s'intende per dati relativi alle condizioni di sicurezza?

Ed ancora: l'amministratore mi chiede informazioni sulla regolarità degli impianti presenti. Devo comunicare queste informazioni all'amministratore?

Un condomino, via e-mail mi ha domandato se, essendo i suoi impianti non a norma, poteva comunicare all'amministratore che lo erano cancellando dall'autocertificazione la formula di assunzione di responsabilità. Una sorta di diritto alla bugia.

Prevenzione incendi. La sicurezza prima di tutto. I limiti della discrezionalità dell'assemblea di condominio.

Lasciando da parte gli episodi "al limite", è bene concentrarsi sull'elemento che sta facendo discutere: quali sono questi dati e di conseguenza quali i poteri dell'amministratore?

La situazione è tutt'altro che chiara. I vari addetti ai lavori, ivi compresa l'informazione specializzata, propongono soluzioni diametralmente opposte.

Così, da un lato abbiamo Confedilizia che, con un articolato parere, prendendo spunto dal significato letterale della parola "dato", conclude per la sostanziale inoperatività della norma.
Insomma secondo l'associazione di categoria dei proprietari la parola "dato" non ha nulla a che vedere con le certificazioni di conformità e questa norma finirà, come per altre in passato, per restare lettera morta.

Sulla stessa lunghezza d'onda un articolo apparso su Italia Oggi nei giorni scorsi (https://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201304270935351211&chkAgenzie=ITALIAOGGI).

Più prudente l'Anaci di Milano che per il tramite di un proprio legale ha messo in evidenza l'infelice formulazione della norma e la necessità di comprendere come verrà letta dalla giurisprudenza.

In questo contesto, tuttavia, l'associazione degli amministratori accenna ai riflessi pratici dell'articolo in esame, specificando che "sembra potersi ritenere che, in prima istanza, l'adempimento dell'obbligo relativo alle condizioni di sicurezza si possa sostanziare in una raccolta delle attestazioni relative alla conformità e agli adempimenti obbligatori degli impianti dei singoli".

In questo contesto, la medesima associazione di categoria, sul proprio sito istituzionale, mette a disposizione un aggiornamento con relativa scheda di autocertificazione.

La posizione di chi scrive non si discosta molto da questa ultima. E' vero, non può negarsi che il termine "dato" è infelice rispetto al contesto e che il suo sinonimo, vale a dire "informazione" potrebbe portare a concludere che non si sta parlando di certificazioni di conformità alle leggi degli impianti.

Il contesto nel quale sono inserite le parole, tuttavia, dovrebbe portare a conclusioni differenti. Che senso ha considerare, come vorrebbe far intendere Confedilizia, che i "dati relativi alla sicurezza" siano le informazioni inerenti lo stato strutturale dell'immobile? Una crepa sul muro o un'infiltrazione copiosa, se causati da cose comuni, devono essere comunicate all'amministratore non per l'inserimento in un registro anagrafico ma per la riparazione e l'eventuale risarcimento.

Gravi difetti: la richiesta di risarcimento e la condanna devono essere ben dettagliate

In poche parole, ad avviso di chi scrive, sebbene, ci si ripete il termine, "dato" possa essere considerato infelice, non può che concludersi nel modo che segue: il dato altro non è che un'informazione.

L'amministratore deve tenere un registro anagrafico nel quale inserire i dati relativi alle sicurezza.

Per le singoli unità immobiliari, tali dati sono spesso contenuti in documenti che attestano la conformità degli impianti o delle unità immobiliari interamente considerate (leggasi agibilità).

Di conseguenza pare del tutto legittimo che l'amministratore possa chiedere questo genere d'informazioni ed eventualmente, per il caso di mancata collaborazione, richiederle presso gli uffici competenti (es. agibilità o dichiarazioni di conformità degli impianti presso lo sportello unico dell'edilizia).

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