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Responsabilità del notaio e prescrizione dell'azione di responsabilità

La responsabilità professionale del notaio che non effettua i dovuti accertamenti.
Avv. Leonarda Colucci 

Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità professionale inizia a decorrere dal momento in cui la condotta si manifesta all'esterno

Ancora una volta una sentenza di merito affronta il tema della responsabilità del notaio: stabilendo con chiarezza il momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione.

Tuttavia per comprendere le conclusioni alle quali approda la pronuncia appena citata è opportuno soffermarsi brevemente sui fatti di causa che la precedono.

Dopo essere stati condannati in primo grado al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai loro clienti, a causa di una procedura espropriativa non cancellata pendente su un immobile da questi ultimi acquistato, due notai impugnano dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli la pronuncia eccependo la prescrizione dei crediti vantati dagli acquirenti.

In pratica gli acquirenti dei due immobili, malgrado il venditore avesse dichiarato in sede di stipula dei relativi atti la libertà di tali beni di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, scoprono l'esistenza di una procedura espropriativa in favore di terzo.

A fronte dell'accaduto gli acquirenti citano dinanzi al tribunale il venditore ed i notai per ottenere il risarcimento dei danni sopportati, ed il giudizio di primo grado si conclude con la condanna dei due professionisti e del venditore.

Ma i notai non si rassegnano ed impugnano la sentenza di primo grado sostenendo la prescrizione dei crediti vantati dagli acquirenti ritenendo che la prescrizione cominciasse a decorrere dal momento in cui la loro condotta era stata posta in essere e quindi dal momento della stipula degli atti di acquisto degli immobili in questione.

La sentenza della Corte d'Appello di Napoli non accoglie l'appello dei due professionisti e conferma la sentenza di primo grado effettuando alcune importanti precisazioni riguardo al momento in cui comincia a decorrere la prescrizione nelle azioni di risarcimento del danno per responsabilità professionale.

A tal fine la Corte d'appello partenopea precisa che “ posto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va osservato che nel caso di specie il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui gli acquirenti degli immobili hanno subito il pignoramento dei propri beni e dunque allorquando l'illiceità denunciata si è tradotta in un danno nella propria sfera giuridica concretamente percepibile dal danneggiato ( consistente nel caso di specie nel pignoramento di uno dei beni acquistati).

La Suprema Corte ha difatti affermato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno devenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere” ( Cass. n. 10493/2006; Cass. n. 5504/2012)

Pertanto, puntualizzano i giudici di secondo grado, dato che il pignoramento di uno degli immobili acquistati è avvenuto nel maggio del 2000 e l'atto di citazione è stato notificato nel dicembre dello stesso anno non è matura nessuna prescrizione del diritto vantato appellati ( attori nel giudizio di primo grado nonché acquirenti degli immobili)

Questa la conclusione, quindi, nelle azioni di risarcimento del danno per responsabilità professionale la prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la sua condotta lesiva ( stipula dell'atto di compravendita e mancata verifica dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto di compravendita), bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile da chi ha interesse a farla valere ( e quindi ad esempio dal momento del pignoramento del bene).

Da non perdere:

L'immobile non si può vendere, il notaio non ha effettuato le dovute verifiche!

Responsabile il notaio che pur sapendo del reale valore fa finta di niente

Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Napoli, III sez. civ., 13.4.2015 n. 1668
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