Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impianto di videosorveglianza delle parti comuni, la “riforma” ne agevola l'installazione

La possibilità d'installare un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni nell'edificio.
Avv. Alessandro Gallucci 

La “riforma” della disciplina del condominio negli edifici, tra le varie novità, ne introduce una di notevole importanza in relazione alla sicurezza delle parti comuni.

Il riferimento è alla possibilità d’installare un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni nell’edificio.

Fino all’entrata in vigore della “riforma”, ossia fino al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 18 giugno 2013, è bene sottolinearlo, la situazione sarà quella attuale; insomma le cose cambieranno a “riforma” in vigore.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel 2010, affermò che “ non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori.

Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza)” (Garante Privacy 8 maggio 2010).

In questo contesto la giurisprudenza di merito, spesso rifacendosi proprio a quanto segnalato dal Garante per la Privacy, ha affermato che “ l'assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i "fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro".

L'oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell'assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l'impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare” (Trib. Salerno 14 dicembre 2010).

La “riforma” introdurrà nel codice civile l’art. 1122-ter, che sarà rubricato Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, che reciterà:

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

In sostanza, dall’entrata in vigore della “riforma” in poi, l’assemblea potrà deliberare l’installazione di impianti di videosorveglianza (che dovranno essere considerati beni comuni), con le stesse maggioranze previste per la nomina dell’amministratore, vale a dire, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (ossia 500 millesimi).

Il costo inerente l’installazione dell’impianto, in assenza di specifiche diposizioni legislative, dovrà essere considerato al pari di una qualsiasi opera destinata al miglior godimento delle parti comuni dell’edificio.

In sostanza ogni condomino dovrà parteciparvi, salvo diversa convenzione, in proporzione alla propria quota millesimale di proprietà.

Resterà da vedere come superare alcuni inconvenienti tecnici (es. dove installare la parte d’impianto destinata alla registrazione).

Siamo davvero certi che a queste condizioni i condomini vorranno essere più sicuri?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento