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Non commette reato il condomino che fa installare delle videocamere nel parcheggio condominiale

Videocamere nei parcheggi condominiali: la giurisprudenza chiarisce che l'installazione non è illecita, garantendo la sicurezza senza violare la vita privata dei condomini.
Avv. Alessandro Gallucci 
17 Gen, 2013

Il codice penale prevede la punizione di chi, per mezzo di strumenti di ripresa visiva o sonora, interferisca nella vita privata altrui.

Il riferimento è all'art. 615-bis c.p., rubricato Interferenze illecite nella vita privata, che recita:

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

In questo contesto ci si è spesso domandati: l'installazione d'impianti di videosorveglianza nelle parti comuni, sia essa effettuata da un condomino o dal condominio, può essere considerata illecita ai sensi del predetto articolo?

La risposta fornita dalla giurisprudenza è stata negativa.

In sostanza per la Cassazione gli spazi comuni non possono essere equiparati all'abitazione, ai luoghi di privata dimora o alle loro appartenenze, vale a dire ai luoghi cui si fa riferimento con il rimando all'art. 614 c.p.

Secondo gli ermellini, che hanno ribadito questa presa di posizione in una delle prime sentenze del 2013, “ secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all 'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701)” (Cass. 3 gennaio 2012, n. 71).

La questione dell'installazione di videocamere, da quando ha preso piede questo strumento di dissuasione dalla commissione di illeciti, è stata oggetto del recente intervento legislativo noto come “riforma del condominio”

In sostanza, a far data dal 18 giugno 2013, ossia da quando la legge n. 220/12 entrerà in vigore, i condominii potranno deliberare l'installazione di videocamere di ripresa delle parti comuni con le stesse maggioranze previste per la nomina dell'amministratore.

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