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Videosorveglianza in condominio: l'assemblea non può decidere l'installazione dell'impianto per fini di sicurezza

La deliberazione con cui si decide d'installare un impianto di videosorveglianza deve essere presa all'unanimità
Avv. Alessandro Gallucci 

Con un’ordinanza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Salerno, sospendendo una delibera di un’assemblea condominiale oggetto d’impugnazione, specifica che l’assise non è competente a deliberare a maggioranza l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni dell’edificio nemmeno se dal provvedimento derivasse, com’è poi nella natura delle cose, una maggiore sicurezza per tutti i partecipanti al condominio.

La pronuncia si fa notare perché nell’attuale vuoto normativo in materia rappresenta indubbiamente un precedente particolarmente significato e ben motivato in grado di poter influenzare altre decisioni giurisprudenziali.

Il tutto parte dalla richiesta di dichiarazione di nullità delle delibere che disponevano l’installazione d’un impianto per la sorveglianza video delle parti comuni dell’edificio formulata con ricorso da uno dei condomini.

Che cosa dice nello specifico il Tribunale campano?

Innanzitutto il giudice adito sottolinea l’assoluta lacuna normativa in materia. In tal senso, si legge nel testo dell’ordinanza, “ la vicenda oggetto del presente giudizio sconta innanzitutto l'assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai "separati mondi" della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.

Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo vanamente ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010), l'Autorità garante ha quindi constatato come la disciplina codicistica dell'istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all'installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l'edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro.

Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se occorra l'unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta” (Trib. Salerno 14 dicembre 2010).

In un contesto di generale incertezza ed assoluta impossibilità di rintracciare addentellati normativi utili a dare, sia pur analogicamente, una soluzione soddisfacente, il Tribunale di Salerno pone l’accento sulla differenza tra Titolare del trattamento dei dati (i condomini) e organo che prende le decisioni su questioni che sui dati personali dei singoli comproprietari possono andare ad incidere.

In quest’ottica l’Autorità Giudiziaria ravvede gli estremi dell’illegittimità della deliberazione resa sulla questione della video sorveglianza.

In tal senso, così è scritto nell’ordinanza, “ l'assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i "fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro".

L'oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell'assemblea condominiale.

Lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l'impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare” (Trib. Salerno 14 dicembre 2010).

In sostanza secondo il Tribunale adito la deliberazione con cui si decide d’installare un impianto di videosorveglianza deve essere presa all’unanimità.

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