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Beni finiti: Iva agevolata solo se autonomi da un punto di vista strutturale e funzionale

La cessione con posa in opera di ringhiere e tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio possono scontare l'IVA agevolata del 4%?
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 21 febbraio 2020, n. 71, affronta nuovamente la questione, tutt'altro che pacifica, relativa all'applicazione dell'IVA agevolata pari al 4% per l'acquisto di "beni finiti".

L'occasione si presenta a seguito della presentazione di una istanza di interpello, formulata da una Società che svolge attività di commercio all'ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile. La Società rappresenta di voler intraprendere anche l'attività di commercio al dettaglio con posa dei citati prodotti, per il tramite di imprese specializzate al montaggio.

Nello specifico, il quesito posto dalla Società riguarda la corretta applicazione dell'IVA in sede di fatturazione, per la cessione con opera di tali beni nei confronti di imprese di montaggio.

Secondo la Società, tale attività sconterebbe l'IVA agevolata, rientrando tali prodotti nel concetto di "beni finiti", assimilabili alle scale a chiocciola, in relazione alle quali l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 9 marzo 1996, n. 39, ha statuito in ordine all'applicabilità dell'IVA pari al 4%.

Quale IVA applicabile?

Come noto, alla cessione di materiali e di beni per l'edilizia è applicabile l'IVA del 4%, del 10% e anche del 22%, in considerazione della tipologia di beni oggetto di cessione.

Per la cessione di beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile l'aliquota IVA del 4% allorquando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini, nonché delle costruzioni rurali (n. 24 Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

La cessione di beni finiti sarà assoggettata all'IVA pari al 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati "Legge Tupini"), nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati" ai sensi dell'articolo 31 L. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ovverosia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 - sexies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Il corretto inquadramento del bene e del trattamento ai fini IVA non è una questione di poco conto, in quanto oltre a comportare un eventuale omesso a parziale versamento dell'IVA, accertabile da parte dell'Agenzia, si può incorrere anche nell'applicazione delle sanzioni.

Quando i beni si possono definire "finiti" e scontare l'IVA agevolata?

La chiave per la risoluzione della questione, sollevata dalla società istante, è rappresentata dall'analisi dei requisiti, affinché un bene possa definirsi finito e, conseguentemente, essere assoggettato a IVA agevolata.

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria, negli anni, si è più volte espressa sul punto, inquadrando i beni finiti in quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero, non "perdono" la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile (circolare 2 marzo 1994, n. 1/E).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi beni finiti e, in quanto tali soggetti ad aliquota IVA agevolata "gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera…". Con la successiva risoluzione 9 marzo 1996, n. 39, l'Agenzia, nel confermare quali tratti distintivi del "bene finito" l'autonomia funzionale e strutturale, da intendersi integrata se tali beni possono essere sostituiti indipendentemente dalla struttura alla quale fanno parte, conservando la propria individualità, ha definito come tali le scale a chiocciola, a giorno o retraibili in legno o altro materiale.

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Sono da considerarsi, altresì, "beni finiti", inoltre, le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi.

Viceversa, sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, "in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri" (Risoluzione, 18 ottobre 1982, n. 353485/E).

In altri più specifici termini, alla luce dei provvedimenti di prassi licenziati sul punto, un bene per poter rientrare nel concetto di bene finito:

  • non deve essere una materia prima e/o un semilavorato;
  • deve essere collegato al fabbricato, svolgendo una specifica funzione;
  • deve mantenere una propria individualità, tale da poter essere suscettibile di eventuale riutilizzo.

La risposta dell'Agenzia: confusa e non univoca.

L'Agenzia con la risposta all'interpello n. 71, nel fornire la propria interpretazione con riferimento alla questione sottoposta dalla Società istante, si limita a richiamare i citati propri precedenti, senza, di fatto, compiere l'ulteriore sforzo di risolvere la questione specificamente prospetta dal contribuente, perdendo la possibilità di chiarire, una volta per tutte, il trattamento IVA della cessione dei beni descritti con posa, in più occasioni oggetto di soluzioni diverse, pur trattandosi di prodotti sostanzialmente identici da un punto di vista strutturale e funzionale.

L'Amministrazione Finanziaria, infatti, nel riprendere la definizione fornita con la risoluzione n. 39 del 1996, afferma che "possono rientrare nella categoria dei beni finiti e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni non solo in astratto. Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all'aliquota ordinaria".

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