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Installazione di una zanzariera da parte del singolo condomino: il bonus fiscale è interessante ma attenzione ad evitare onerose liti con il condominio

Utili indicazioni al condomino per l'installazione ragionata delle zanzariere nel proprio appartamento.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 1122 c.c. espressamente impedisce a tutti i condomini di eseguire, nell'unità immobiliare o nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, opere od impianti lesivi del decoro architettonico dell'edificio.

Tuttavia l'articolo 1122 c.c. estende l'operatività della norma alle opere realizzate nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, che ledono il decoro architettonico dell'edificio.

Merita di essere sottolineato che nel secondo comma dello stesso articolo 1122 c.c. viene precisato che "in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea".

Tale espressione si riferisce alla sola ipotesi di esecuzione di opere in grado, quand'anche in misura minima, di arrecare danno (estetico) alle parti comuni. L'azione a tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale, riconducibile all'art. 1122 c.c., trattandosi di opere realizzate da un condomino nella porzione di proprietà esclusiva, ha natura reale, costituendo estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, ed è perciò imprescrittibile.

Il problema decoro architettonico

L'installazione di tali manufatti da parte del singolo condomino non necessariamente comporta la lesione del decoro del caseggiato.

Si ricorda che la tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità.

In caso di lite il giudice deve accertare che l'alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico complessivo suscettibile di valutazione economica. Del resto, qualora il giudice debba valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale a causa di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l'edificio prima dell'intervento in questione, potendo anche giungersi a ritenere che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori.

Tuttavia la lesione del decoro può essere esclusa se il singolo condomino sul proprio balcone ha installato una zanzariera perimetrale rimuovibile i cui montanti sono dello stesso colore bianco delle ringhiere dei balconi siti sulle facciate condominiale e ricoperta da tendaggi da sole di colore simile a quello delle altre tende da sole infisse sui balconi siti sulla facciata condominiale.

In questa ipotesi non sussiste un'alterazione tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di valutazione economica, tenuto conto delle qualità intrinseche (rimovibilità della struttura) ed estrinseche (i montanti ed i tendaggi) della zanzariera e del fatto che la stessa sia apposta in una proprietà privata quale il balcone (Trib. Milano 17 marzo 2017 n. 3222).

Il problema regolamento di condominio

Le norme di un regolamento di condominio, aventi natura contrattuale possono derogare od integrare la disciplina legale.

Tali norme, in particolare, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., così da estendere il divieto di modifiche sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione.

In tali casi ne deriva l'illegittimità di tutte le opere che violino quanto disposto dal regolamento condominiale, compresa l'installazione di una zanzariera in una finestra, porta finestra o a chiusura di un balcone.

Di conseguenza, se una clausola del regolamento non consente variazioni all'aspetto esterno dell'immobile, è valida la delibera condominiale che vieti ad un condomino l'installazione sul balcone, di sua proprietà esclusiva, di una zanzariera che, per le sue caratteristiche (nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone dell'appartamento) risulti immediatamente visibile dall'esterno e lesiva del decoro architettonico dell'edificio (Cass. civ., sez. II, 29/04/2005, n. 8883).

La zanzariera in tinta con le ringhiere non va rimossa

Il bonus zanzariere

La detrazione a cui si ha diritto è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione delle zanzariere, per un limite massimo pari a 60mila euro. Per poter beneficiare della detrazione fiscale le zanzariere devono schermare la luce solare e migliorare l'efficienza energetica dell'immobile.

Inoltre devono possedere determinati requisiti, ossia, devono avere la marchiatura CE, ossia la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza, devono proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) comunque esposta, devono essere fissate in modo stabile, devono essere applicate all'esterno della finestra, all'interno o integrata nell'infisso ed infine devono essere regolabili.

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