Nel novembre 2021, il decreto "Antifrode" (decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021) ha stabilito che, per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, i beneficiari dei bonus edilizi acquisiscono l'asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità "ordinario".
Il visto di conformità ordinario attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si tratta di un'attività di controllo formale di tipo documentale, che non entra nello specifico dei contenuti tecnici.
L'obbligo di acquisire e inviare all'Agenzia delle Entrate il visto di conformità ordinario è entrato in vigore il 12 novembre 2021.
E per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021?
La risposta è la seguente: il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione o con l'impresa che aveva messo in atto comportamenti fraudolenti.
Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave a condizione che il cedente (soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni e purché si tratti di prima cessione o sconto in fattura) acquisisse, e consegnasse al cessionario, l'asseverazione di un tecnico attestante l'effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità c.d. "ora per allora" (si veda Decreto Aiuti-bis n. 115/2022 convertito con legge n. 142/2022).
Il rilascio da parte del professionista del visto di conformità c.d. "ora per allora" avviene dopo che sono state già inviate le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi. In relazione al visto di conformità c.d. "ora per allora" vi sono importanti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nella Faq del 6 giugno 2023 (allegata).
Come deve essere rilasciato il visto di conformità "ora per allora" sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la forma di rilascio del visto di conformità è libera.
Il rilascio del visto deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate?
Il rilascio del visto non deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis. 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall'Amministrazione Finanziaria.
L'attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.