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Locazione. Basta saltare un canone d'affitto per essere sfrattati.

Il mancato pagamento di una sola rata del canone costituisce grave inadempimento contrattuale.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 
Apr 19, 2017

Tempi duri per gli inquilini: il mancato pagamento di una sola rata del canone di locazione costituisce, di per sé, grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'inquilino, tale da giustificare la risoluzione del contratto.

In questo caso, la gravità dell'inadempimento richiesta per la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. è insindacabile dal giudice, poiché già predeterminata dall'art. 5 della legge n. 392/1978. Così si è espresso il Tribunale di Genova nella sentenza n. 355 del 3 febbraio 2017.

Nel caso preso in esame dal giudice ligure, la proprietaria di un appartamento aveva citato in giudizio la propria inquilina, morosa con il pagamento del canone locatizio, per ottenere la risoluzione del contratto.

La conduttrice, in particolare, pur vivendo nell'unità immobiliare locata, non versava da circa un anno né i canoni stabiliti né gli oneri accessori ed aveva così accumulato un debito di circa 2.150 euro.

Il Tribunale ha accolto la domanda della proprietaria e risolto il contratto di locazione, ritenendo grave l'inadempimento contrattuale contestato alla conduttrice.

Osserva il Giudice genovese che in tema di locazione di immobili ad uso abitativo e, in particolare, in punto di inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del canone, l'art. 5 della legge sull'equo canone stabilisce chiaramente che "il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile".

Come ha più volte spiegato la Corte di Cassazione (sentenza n. 23257/2010), tale disposizione fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento che, come tale, non consente al giudice del merito "di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento".

Ne consegue che, a fronte dell'omesso pagamento del canone, la valutazione circa la gravità dell'insolvenza del conduttore, in relazione agli interessi del proprietario, non spetta al giudice, ma viene predeterminata dalla legge in base a due fattori: il mancato pagamento di una sola rata del mensile (o di oneri accessori per un importo superiore a due canoni) e il ritardo consentito o tollerato.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Genova nella n. 355 del 3 febbraio 2017.
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