#1 Inviato 26 Luglio, 2013 Buon dì, Un conoscente, ha purtroppo la madre in fin di vita, che viveva da sola in un alloggio in affitto, si stà domandando come comportarsi con la risoluzione anticipata della suddetta locazione. Nel contratto c'è scritto che deve dare 6 mesi di preavviso e ha una cauzione di 2 mesi, ma a prescindere dai termini del contratto, la realtà è che la madre oramai è ricoverata in una struttura ospedaliera e lì terminerà il suo percorso di vita, forse una settimana o forse due mesi, per cui pensava di lasciare libero l'alloggio fin da subito. In questi casi deve dare la disdetta anticipata per giusta causa e pagare i 6 mesi di affitto oppure c’è la possibilità di chiudere fin da subito il contratto? grazie Antonio
#2 Inviato 31 Luglio, 2013 Ciao, le giuste motivazioni servono solo se nel contratto c'è scritto che non si possa recedere prima della sua scadenza naturale. In questo caso se puoi recedere, comunque, devi dare disdetta 6 mesi prima. Se non dai disdetta devi pagare i 6 mesi di affitto che non c'entrano nulla con il deposito cauzionale. Vista però la situazione io parlerei con il proprietario e gli spiegherei tutto quanto, può darsi che comprendendo la triste situazione ti venga incontro, altrimenti glieli devi. Ciao
#3 Inviato 31 Luglio, 2013 Non conosco il contenuto del contratto ma solo ciò che ho descritto prima, per cui non posso commentare più di tanto, quello che mi è stato detto in seguito, è che l'interlocutore è un'agenzia immobiliare, e qui la trovo dura, certo può provare a parlarne e o comunque testare il terreno ma non so suggerirgli come, quello che è certo è che lui (al momento, suo malgrado) ha già dato disdetta delle utenze, e sta per svuotare l'alloggio. Ho letto altrove che venendo a mancare uno dei due contraenti del contratto, in questo caso il conduttore, quest'ultimo decade o comunque cessa l'obbligo di mantenere attivo il contratto, per cui si consegnano le chiavi dell'immobile e con l'atto di morte ........ non sò, sono comunque dubbioso. Del resto non è un cambio di residenza per motivi di lavoro e o un capriccio o che so io per il quale si desidera dar disdetta del contratto c'è di mezzo un evento a cui, purtroppo, nessuno può far nulla per evitare che accade . Ciaoo
#4 Inviato 3 Agosto, 2013 Per dare una minima risposta decente si deve sapere cosa c'è scritto sul contratto. Ciao
#5 Inviato 3 Agosto, 2013 Per dare una minima risposta decente si deve sapere cosa c'è scritto sul contratto.Ciao Qualora un locatario muoia improvvisamente, gli eredi non conviventi sono tenuti a versare il canone per sei mesi (termine previsto nel contratto per la disdetta) se il locatore non trovi nel frattempo un altro inquilino? In questa eventualità occorre registrare l'anticipata risoluzione del contratto? La morte del conduttore – nell’ipotesi in cui all’epoca del decesso non convivessero con il de cuius il coniuge, gli eredi, parenti o affini – comporta l’estinzione del rapporto (Cassazione 22 maggio 2001, numero 6965). Conseguentemente, gli eredi del conduttore non sono tenuti a comunicare al locatore il preavviso per il recesso dal contratto, ma devono limitarsi a riconsegnare al proprietario le chiavi e, con esse, il possesso dei locali.In caso di decesso del conduttore e di estinzione del rapporto contrattuale – secondo la prassi – il locatore è tenuto al versamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata del contratto, a norma del decreto del presidente della Repubblica 131/1986.
#6 Inviato 5 Agosto, 2013 Quando morirà sarà così, diamogli il tempo......visto che ancora non è morta.....
#7 Inviato 7 Settembre, 2013 .............La morte del conduttore – nell’ipotesi in cui all’epoca del decesso non convivessero con il de cuius il coniuge, gli eredi, parenti o affini – comporta l’estinzione del rapporto (Cassazione 22 maggio 2001, numero 6965). Conseguentemente, gli eredi del conduttore non sono tenuti a comunicare al locatore il preavviso per il recesso dal contratto, ma devono limitarsi a riconsegnare al proprietario le chiavi e, con esse, il possesso dei locali.In caso di decesso del conduttore e di estinzione del rapporto contrattuale – secondo la prassi – il locatore è tenuto al versamento dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata del contratto, a norma del decreto del presidente della Repubblica 131/1986. La faccenda è finita così come scrive Giovanni. Oggi alla messa di trigesima, ho saputo che il contratto è stato chiuso con il decesso della sig.ra in questione (purtroppo dopo aver a lungo sofferto) , tramite R.R spedita il 24 Agosto dichiarando il decesso della sig.ra e che l'alloggio era già vuoto e che i figli volevano restituire le chiavi fin da subito, pertanto l'agenzia dopo che ha riaperto (il 2 sett.) ha verificato lo stato dell'alloggio e a gg. restituirà la cauzione. Antonio