Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Cattivo funzionamento delle fogne. Il comune è obbligato al risarcimento dei danni subiti da terzi

Impianto fognario e cattivo funzionamento. Il Comune risarcisce i danni per mancata manutenzione.
Avv. Leonarda Colucci 

La Cassazione ha stabilito che il Comune è responsabile per la mancata manutenzione dell'impianto fognario, mentre nessuna azione di regresso può essere esercitata dall'ente nei confronti del proprietario dell' immobile per presunti abusi di edilizi che avrebbero contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (allagamento di un deposito), se tale soggetto non è mai stato citato nei giudizi di merito (Corte di Cassazione, sez.civ. III, 13.10.2016, n. 20653).

Il conduttore di un immobile, titolare di una ditta che opera nel settore dell'abbigliamento, cita in giudizio il Comune per i danni riportati da tutti i capi custoditi nel suo deposito, allagatosi a causa del cattivo funzionamento dell'impianto fognario pubblico in occasione di un violento nubifragio.

Il Comune accoglieva le richieste del conduttore e condannava il Comune al risarcimento, in suo favore, di una somma pari a circa centoquarantamila euro.

Il Comune impugna tale sentenza, e la Corte d'appello di Napoli ha stabilito che l'ente ha diritto di regresso nei confronti del proprietario dell'immobile condotto in locazione dal titolare della ditta di abbigliamento che ha subito i danni.

I giudici di secondo grado a tal riguardo, pur confermando la responsabilità del Comune per non aver dotato la strada di un idoneo impianto fognario, hanno stabilito che una delle concause dell'evento dannoso (allagamento di un deposito) era riconducibile ad una rampa di accesso irregolare che avrebbe agevolato lo scorrimento e la penetrazione dell'acqua nel locale.

In base a tale valutazione la Corte d'appello è giunta alla conclusione che, nel caso di specie, sussisteva un palese concorso di colpa fra il Comune ed il proprietario dell'edificio in base alla presunzione prevista dall'art. 2055 del codice civile, norma che stabilisce che se un fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.(In tema di responsabilità dell'ente per le infiltrazioni causate in occasione della pulizia delle strade si segnala: => Responsabile il Comune per i danni provocati agli immobili causati dalla pulizia quotidiana della strada)

Tuttavia, conclude la sentenza d'appello, essendo stato chiamato in causa solo il Comune questo doveva essere condannato al pagamento per intero.

Il ricorso in Cassazione. Nei confronti della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune.

L'ente, nei diversi motivi a fondamento del ricorso, ha evidenziato che l'evento atmosferico eccezionale che aveva colpito il territorio avrebbe escluso ogni responsabilità a suo carico, sottolineando che l'evento dannoso in questione (allagamento di un deposito) era addebitabile unicamente alle modalità di realizzazione dell'immobile con particolare riguardo alle caratteristiche della rampa di accesso al deposito, che dovevano quindi considerarsi come uniche cause del danno.

L'ente, inoltre, ha evidenziato che nel caso di specie si trattava di immobile abusivo e privo di certificato di abitabilità.

I giudici della terza sezione civile della Cassazione con sentenza dello scorso tredici ottobre hanno respinto il ricorso effettuando alcune importanti precisazioni in tema di responsabilità per danni gravanti sull'ente a causa della mancata manutenzione dell'impianto fognario.(In tema di responsabilità dell'ente per cattiva manutenzione dell'impianto fognario vedasi: => Impianto fognario senza antirigurgito. Il Comune paga i danni al proprietario del garage allagato.)

Gli Ermellini, infatti, ritengono che la Corte d'appello abbia legittimamente fondato la propria sentenza su un aspetto, peraltro adeguatamente accertato da una consulenza tecnica d'ufficio, e cioè quello dell'insufficienza del sistema fognario predisposto dal Comune che, nel caso di specie, non era stato in grado di garantire il convogliamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.

A tal riguardo evidenzia la sentenza che il Comune (ricorrente) ha solo fatto riferimento all'esimente della forza maggiore (piogge di forte intensità) per escludere la sua responsabilità nell'accaduto, ma avrebbe dovuto dimostrare in realtà che l'impianto fognario era stato realizzato e mantenuto a regola d'arte (Cass. n. 5877/2016, Cass. n. 26545/2014; Cass. n. 18877/2015).

Per quanto riguarda, invece, la presunta responsabilità del proprietario dell'immobile, elemento sul quale insiste particolarmente il ricorso del Comune, che avrebbe commesso delle irregolarità ed avrebbe realizzato un immobile abusivo, non è stato dimostrato alcun rapporto causale fra gli abusi edilizi compiuti dal proprietario e l'evento danno verificatosi.

Inoltre, evidenzia la sentenza in commento, nel giudizio di merito non è stato chiamato e non è intervenuto il proprietario dell'immobile ragion per cui, essendo stato pregiudicato il suo diritto di difese ed essendo divenute le precedenti pronunce res iudicata, l'ente non può esercitare nei confronti del proprietario alcuna azione di regresso.

Negozio allagato a causa del rigurgito della rete fognaria. Chi paga?

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez.civ. III, 13.10.2016, n. 20653
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Breve nozione sulla fossa settica in condominio.

Breve nozione sulla fossa settica in condominio. Che cosa è? Nei condomini non serviti da un impianto fognante dinamico, le acque nere (quelle dei servizi igienici) e le acque grigie (quelle delle cucine)