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Che valore probatorio ha il verbale dell'assemblea condominiale?

Il valore probatorio del verbale di assemblea condominiale.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il caso. Due fratelli e una sorella, comproprietari di un immobile in condominio ed ivi residenti, impugnavano la delibera assembleare, chiedendone la declaratoria di nullità e/o annullamento. Per quanto qui interessa, i tre contestavano in particolare il vizio della delibera a cagione della loro assenza, "in rappresentanza dell'intera proprietà", alla seduta assembleare ed il mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo quanto al punto 3 dell'ordine del giorno, relativo alla conferma della nomina dell'amministratore.

Valore legale contenuto verbale assemblea condominiale

Si costituiva il Condominio convenuto che rilevava per costante indirizzo giurisprudenziale quando i comproprietari di un immobile in condominio erano conviventi tra loro la convocazione alla seduta dell'assemblea inviata a uno di loro si presumeva portata a conoscenza di tutti. Rilevava inoltre che l'art. 67 disp. Att. c.c. disponeva che nel caso di comproprietà di più persone di una porzione di piano di un edificio, queste avevano diritto a un solo rappresentante, di talchè - non prevedendo detto articolo alcuna formalità al riguardo - il singolo comproprietario era abilitato a intervenire e decidere per l'intero.

Via libera alle correzioni del verbale assembleare anche dopo la chiusura

Il valore probatorio del verbale d'assemblea. Il Tribunale rileva anzitutto che dal verbale prodotto in atti si evince la presenza in assemblea di due dei tre fratelli, uno di essi per delega.

Il Giudice siciliano richiama il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova" (Cass. 09/05/2017 n. 11375).

È onere di chi contesta il verbale fornire la prova contraria. Nel caso di specie, la parte attrice non ha dimostrato, come era suo onere fare, che uno dei fratelli non fosse munito di delega della sorella. Ne consegue che il verbale autorizza certamente a ritenere che questi fosse presente e munito di delega, in quanto non vinto da prova contraria. Ne consegue che - conclude il Tribunale - né lui né la sorella possono contestare il procedimento di convocazione ex art. 1137, comma 2, c.c., atteso inoltre che in seno al verbale nulla hanno dedotto né contestato in riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea. Ad essi è quindi precluso sollevare qualsivoglia profilo di annullabilità della delibera, non essendo dissenzienti, potendo invece impugnarla solo sotto il profilo della nullità.

La convocazione in assemblea del comproprietario. In relazione all'altro fratello, assente in assemblea, vero è che non vi è prova della sua regolare convocazione.

Ma vero è anche che, sebbene l'articolo 67 disp. att. c.c. non autorizzi a ritenere sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari, tuttavia (in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1136, comma 6, pre riforma, l'invito a partecipare all'assemblea non richiede un atto scritto ma può essere effettuato con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario), la prova della valida convocazione di uno dei proprietari "pro indiviso" si può ricavare anche dall'avviso dato ad uno degli altri comproprietari, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che quest'ultimo abbia informato l'altro (o gli altri) della convocazione stessa, come, appunto, nel caso - che qui incontestatamente ricorre - di comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Catania Sentenza del 22/02/2018
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