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Il condomino ostruzionista paga il rallentamento dei lavori

Il condomino che chiude il passaggio deve pagare il costo del prolungamento dei lavori. Non paga, invece, il maggior onorario chiesto dall'avvocato.
Avv. Mariano Acquaviva 

Un'interessante sentenza del Tribunale di Napoli (la numero 7587 del primo agosto 2022) ha visto la condanna di un condomino per lo spoglio violento commesso ai danni della compagine. Nello specifico, al convenuto veniva contestato di aver chiuso con un lucchetto il cancello attraverso cui gli operai sarebbero dovuto transitare (unitamente ai mezzi necessari) per eseguire alcuni lavori sulla facciata condominiale. E ciò, nonostante il condominio vantasse una servitù di passaggio.

Secondo il giudice partenopeo, non ci sono dubbi sulla responsabilità del condominio, il quale paga il rallentamento dei lavori causati dalla sua condotta ostruzionistica.

Non deve invece sostenere la parte di onorario eccedente quella riconosciuta in sentenza al difensore della parte vittoriosa. Il condominio, infatti, chiedeva che a carico del condomino fosse posto per intero il compenso concordato con il proprio difensore per il precedente giudizio possessorio. Analizziamo la sentenza con cui il giudice napoletano ha stabilito che il condomino paga il rallentamento dei lavori.

Condomino ostruzionista: la domanda attorea

Come anticipato, il condominio conveniva in giudizio un proprio condomino per ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal rallentamento dei lavori causato dalla sua condotta ostruzionistica.

Il convenuto, infatti, nonostante il precedente giudizio possessorio in cui era stato condannato a rimuovere il lucchetto che impediva l'accesso agli operai incaricati dal condominio di eseguire alcuni lavori di ripristino della facciata dell'edificio, aveva nuovamente inibito il passaggio, causando il rallentamento delle operazioni e, pertanto, un maggior costo degli stessi (prolungamento del nolo dell'elevatore ragno, ecc.).

Il condominio chiedeva altresì che il convenuto pagasse la parcella dell'avvocato che aveva assistito la compagine nel giudizio possessorio: il giudice, infatti, pur riconoscendo le ragioni del condominio, aveva liquidato al difensore di fiducia un onorario minore rispetto a quello concordato col condominio stesso. Chiedeva pertanto che tale "eccedenza" venisse addebitata al condomino ostruzionista.

La difesa del condomino ostruzionista

Si costituiva in giudizio il condomino, il quale chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea. A proprio dire, la chiusura del cancello era stata solamente momentanea (qualche ora), non causando alcun rallentamento dei lavori e, comunque, nessun maggior costo per il condominio.

In merito alla richiesta del pagamento della parcella dell'avvocato, ricordava come il giudice del giudizio possessorio lo avesse già condannato al ristoro di spese e compensi, con la conseguenza che nulla più fosse dovuto.

Il condomino ostruzionista paga il rallentamento dei lavori

Secondo il Tribunale di Napoli (sent. n. 7587 del primo agosto 2022) non ci sono dubbi sulla responsabilità civile del convenuto il quale, nonostante la servitù di passaggio e la condanna in sede di giudizio possessorio, aveva reiterato (anche se per poco) la propria condotta ostruzionistica.

Anche l'istruttoria ha confermato detta responsabilità, laddove i numerosi testi hanno confermato come il cancello fosse stato chiuso mediante apposizione di un lucchetto le cui chiavi erano nell'esclusiva disponibilità del convenuto.

Il condomino ostruzionista non paga il maggior onorario dell'avvocato

Il Tribunale di Napoli, con la medesima sentenza, ha invece rigettato la richiesta di pagamento del maggior compenso dell'avvocato del condominio.

Secondo il tribunale partenopeo, il compenso dell'avvocato è del tutto svincolato dalla pronuncia emessa dal giudice, così come costantemente stabilito dalla Suprema Corte (ex multis, Cass., sent. n. 9633 del 22 aprile 2010), secondo cui la parcella che il legale concorda con il cliente può essere maggiore rispetto a quanto liquidato in sentenza.

In pratica, la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza di condanna alle spese, con la conseguenza che il legale ben può chiedere (in sede di preventivo) un compenso maggiore da quello che eventualmente il giudice gli riconoscerà in caso di esito vittorioso del procedimento.

Si tratta indubbiamente di una disciplina favorevole all'avvocato, che trova giustificazione nel contratto di prestazione d'opera che lega il cliente al legale (art. 2230 cod. civ.) in cui le parti concordemente determinano l'ammontare del corrispettivo dovuto per la prestazione effettuata.

Per contro, l'obbligo di pagamento delle spese da parte del soccombente trova il proprio ubi consistam nel principio di causalità (Cass., sent. n. 11448/1992).

La Suprema Corte ha affermato che l'efficacia vincolante dell'accertamento giurisdizionale non produce effetto verso i terzi, estranei alla lite, che siano titolari di un rapporto giuridico autonomo e indipendente da quello oggetto del giudicato (Cass., sent. n. 10383/2017).

Ciò significa che la pronuncia che ha deciso sulla liquidazione delle spese giudiziali è improduttiva di effetti verso l'avvocato, giacché egli non è parte del giudizio. La misura delle competenze professionali dovute dal cliente al legale non dipende dalla liquidazione contenuta nella sentenza con cui si condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa.

L'obbligo del pagamento delle competenze da parte del cliente si fonda sul contratto di prestazione d'opera, mentre per la parte soccombente sul principio di causalità.

Alla luce di quanto appena detto, il Tribunale di Napoli ha stabilito che nel caso di specie le competenze concordate tra il condominio e il proprio difensore restano a carico del condominio e non possono essere riconosciute quale risarcimento del danno a seguito del comportamento del convenuto.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 1 agosto 2022 n. 7587
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