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Superbonus: sì alla sospensione cautelare del provvedimento del Comune per non far perdere le agevolazioni al 110% ai condomini

Lo ha deciso il Tar Piemonte nella recente ordinanza cautelare n. 780 del 28 luglio 2022
Redazione Condominioweb 

La vicenda prendeva l'avvio quando una collettività condominiale riceveva un provvedimento a firma del Responsabile del procedimento (avente ad oggetto "Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. per realizzazione ascensore a servizio del Condominio.

Rilevazione insussistenza delle condizioni a procedere e Divieto di prosecuzione dell'attività"), con cui il condominio, in persona del suo amministratore, veniva diffidato dall'intraprendere le opere ed i lavori indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio), pena la conseguente adozione dei provvedimenti ripristinatori di legge (nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso).

Secondo tale provvedimento le opere da realizzare non rispettavano i vincoli fissati dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale.

Il condominio ha presentato ricorso al Tar Piemonte lamentando l'illegittimità del provvedimento del Comune.

Il Tar ha dato ragione ai condomini ritenendo il ricorso munito di fumus boni iuris con particolare riferimento alla carenza motivazionale del provvedimento; quest'ultimo infatti (nel richiamare il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e nell'inibire un'opera volta al superamento di barriere architettoniche) ha omesso di evidenziare le risultanze istruttorie in ordine al rilevante e serio pregiudizio per il bene tutelato (scala condominiale), della sua incidenza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e della ponderazione degli interessi con le alternative proposte (realizzazione dell'intervento sul fronte retrostante il fabbricato).

Ma soprattutto il Tar ha evidenziato l'opportunità di un riesame del provvedimento anche in relazione alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi connessi al cd. Superbonus 110% che, allo stato, impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro un termine determinato (cioè il 31 dicembre 2023, mentre nel 2024 e nel 2025, salvo ulteriori modifiche, partirà una riduzione progressiva delle aliquote, prima al 70% e poi fino al 65 per cento).

Naturalmente il Tar ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato per un riesame della vicenda.

Sentenza
Scarica Tar Piemonte 28 luglio 2022 n. 780
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