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La canna fumaria privata può essere appoggiata sul muro condominiale se non lede i diritti dei condomini

Il condomino che decide d‘installare una canna fumaria può farlo appoggiandosi sul muro condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condomino che decide d‘installare una canna fumaria a seguito di sopravvenute esigenze della propria unità immobiliare, può farlo appoggiandosi sul muro condominiale. In base a quale norma dev’essere valutata la legittimità del comportamento?

Per rispondere a questa domanda è utile ricordare che ogni condomino ha diritto i usare i beni comuni purché non ne alteri la destinazione, non apporti modifiche, ivi comprese le alterazioni del decoro dell’edificio, e non impedisca a ciascun altro comproprietario di farne parimenti uso. La norma che contiene questa prescrizione è il primo comma dell’art. 1102 c.c.

La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha specificato che “ il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine” (su tutte Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, torniamo al quesito posto in principio. La domanda è stata, più o meno nelle stesse forme, sottoposta alla Corte di Cassazione.

Il dubbio, in ragione delle sentenze di merito che avevano preceduto la pronuncia di legittimità è stato il seguente: per la canna fumaria la norma di riferimento è l’art. 1102 c.c. o l’art. 907 c.c. che disciplina la distanza delle costruzioni dalle vedute? Per la Corte d’appello, la cui sentenza è stata oggetto d’impugnazione il riferimento doveva essere l’art. 907 c.c.

Di diverso avviso la Cassazione; secondo gli ermellini, infatti, “ vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 cc, trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.

Sembra più corretto valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'art. 907 cc ma del principio desumibile dall'art 1102 ce, secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso” (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2741).

In sostanza la canna fumaria non può essere considerata un manufatto e di conseguenza la lesività della sua installazione, tra l’altro su un bene comune, dev’essere valutata in relazione alle norme dettate per quelle cose.

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