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Canna fumaria in condominio: perché, quando e come la legge impone di scaricare i fumi al di sopra del tetto

L'impianti termici devono essere dotati di una canna fumaria.
Avv. Alessandro Gallucci 

Gli impianti termici e tutti quelli che comportano la produzione e quindi lo scarico di fumi devono essere dotati di una canna fumaria (camino, ecc.) che conduca il prodotto della combustione (o più semplicemente del loro funzionamento) sopra il tetto.

Ciò vale per gli impianti installati dopo il primo agosto 1994 e per quelli che successivamente a quella data sono stati soggetti a particolari interventi manutentivi.

Su quali basi si fonda quest’affermazione? La norma di riferimento è il nono comma dell’art. 5 d.p.r. n. 412/93 che, per l’appunto, recita:

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,

- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,

- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;

- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari

Quanto alla data di entrata in vigore il riferimento è contenuto nell’art. 12 del medesimo decreto.

Le canna fumarie, inoltre, devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa UNI cui il decreto presidenziale fa espresso richiamo. Quanto appena detto, infine, vale non solamente per gli edifici in condominio ma anche semplicemente in quelli composti da più unità immobiliari (magari di proprietà di un’unica persona).

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