Vai al contenuto
antonio13

Riscaldamento - dovendo installare i contabilizzatori termici

Partecipa al forum, invia un quesito

Dovendo installare i contabilizzatori termici entro il 31 dicembre 2016, devono sostenere questa spesa solo coloro che fruiscono del riscaldamento condominiale o anche coloro che si sono stacccati dal riscaldamento centralizzato ed eventualmente in che misura.

Dovendo installare i contabilizzatori termici entro il 31 dicembre 2016, devono sostenere questa spesa solo coloro che fruiscono del riscaldamento condominiale o anche coloro che si sono stacccati dal riscaldamento centralizzato ed eventualmente in che misura.

I distaccati devono concorrere alle spese per la messa a norma della caldaia (per. es. sostituzione delle pompe da portata fissa a portata variabile), secondo i millesimi di proprietà (perché rimangono comproprietari della caldaia).

 

Naturalmente, se sono distaccati, non installeranno i contabilizzatori e, quindi, non pagheranno la relativa spesa.

 

Infine, se non sono forniti di perizia del termotecnico, attestante che il loro distacco non crea squilibri all'impianto, dovranno pagare - ogni anno - la loro quota di consumi involontari.

I distaccati devono concorrere alle spese per la messa a norma della caldaia (per. es. sostituzione delle pompe da portata fissa a portata variabile), secondo i millesimi di proprietà (perché rimangono comproprietari della caldaia).

 

Naturalmente, se sono distaccati, non installeranno i contabilizzatori e, quindi, non pagheranno la relativa spesa.

 

Infine, se non sono forniti di perizia del termotecnico, attestante che il loro distacco non crea squilibri all'impianto, dovranno pagare - ogni anno - la loro quota di consumi involontari.

Gentile Mosquiton,

 

Interessante l'ultimo capoverso del tuo intervento.

 

Saresti così gentile da allegare, se possibile, un link di riferimento giurisprudenziale che pubblichi una sentenza od un pronunciamento che attesti agli svincolati il dovere di ottemperare al pagamento di detta quota di consumi involontari ?

 

Grazie in anticipo anche ad altri del forum che mi potranno rispondere

Gentile Mosquiton,

 

Interessante l'ultimo capoverso del tuo intervento.

 

Saresti così gentile da allegare, se possibile, un link di riferimento giurisprudenziale che pubblichi una sentenza od un pronunciamento che attesti agli svincolati il dovere di ottemperare al pagamento di detta quota di consumi involontari ?

 

Grazie in anticipo anche ad altri del forum che mi potranno rispondere

Mi piace il modo in cui hai definito i distaccati.

Vengo al punto e ti dico la mia opinione (da cialtrone):

La necessità della perizia che assevera l'assenza di aggravio vale per coloro che si sono > dopo giugno 2013 quando la riforma dell'art. 1118 lo ha reso un elemento necessario per il distacco ( e credo che solo a questi Mosquiton si riferisca). Prima di tale data i distacchi erano o accettati dal condominio o autorizzati dal giudice. Non entro nel merito , se il loro distacco ha provocato o meno aggravio, mi limito a constatare che costoro pur restando proprietari del bene , non lo utilizzano e pertanto non possono essere considerati da una norma che riguarda la divisione dei costi derivanti dall'uso del riscaldamento e non dal possesso dell'impianto.

La tua stessa domanda è stata fatta dallo stesso Mosquiton (in un'altra discussione nella sezione OFF TOPIC) Potrai leggere le risposte che i sapienti del forum hanno fornito.

Saluti

Gentile Mosquiton,

 

Interessante l'ultimo capoverso del tuo intervento.

 

Saresti così gentile da allegare, se possibile, un link di riferimento giurisprudenziale che pubblichi una sentenza od un pronunciamento che attesti agli svincolati il dovere di ottemperare al pagamento di detta quota di consumi involontari ?

 

Grazie in anticipo anche ad altri del forum che mi potranno rispondere

E' l'art. 1118 C.C. 4^ COMMA: Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

 

Per maggiori informazioni, puoi vedere qui:

http://www.anaciroma.it/news-condominio/riscaldamento-condominio/525/richiesta-distacco-impianto-centralizzato.html

 

Vedi in particolare:

"L’amm.re richiede a detto condomino la perizia redatta da un tecnico abilitato, che attesti che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini."

 

SE NON HAI LA PERIZIA, DEVI PAGARE I CONSUMI INVOLONTARI!

 

ALTRIMENTI, DEVI RIALLACCIARTI, perché puoi distaccarti, pagando le spese di manutenzione e messa a norma (ai sensi dell'art. 1118 c.c), solo IN PRESENZA della perizia!

Partecipa al forum, invia un quesito

×