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Modifica dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento: con quale maggioranza?

Delibera che modifica i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento: con quali maggioranze?
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La delibera che modifica i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento conteggiate sul consumo di ciascuna unità immobiliare deve essere assunta all'unanimità dell'assemblea a pena di nullità, e ciò a prescindere dalla comprovata esistenza di un malfunzionamento nell'impianto e nei dispositivi di misurazione del suddetto consumo.

La vicenda.

Il giudizio trae origine dall'impugnazione di due delibere che, a fronte di un presunto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento centrale, decidevano, rispettivamente, di modificare temporaneamente la ripartizione delle relative spese, passando dal criterio indicato nel regolamento (quota del 30% rispetto ai millesimi e del 70% in base al consumo) a un'eguale ponderazione delle due componenti, nonché di approvare il consuntivo e il relativo riparto quantificati sulla scorta della suddetta modifica. Gli attori, in particolare, lamentano che il malfunzionamento riguardava anche i dispositivi installati per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, e dal momento che il riparto era avvenuto considerando le risultanze di apparecchiature non funzionanti avrebbe dovuto essere escluso il criterio basato sulla lettura dei contatori; così facendo, sostengono gli attori, era stata addebitata agli stessi una spesa quadrupla rispetto al limitatissimo consumo da essi realmente sostenuto.

Le delibere erano, pertanto, illegittime essendo state assunte a maggioranza dei partecipanti il condominio, mentre la modifica di un criterio di ripartizione necessità dell'unanimità dei consensi.

Si costituisce in giudizio il Condominio negando che le anomalie riguardassero anche i contatori e sostenendo che il guasto dell'impianto aveva comportato soltanto un aumento generalizzato dei consumi, ma in misura pari a tutte le unità immobiliari, dal che la ripartizione della spesa nella quota del 50% rispetto ai millesimi e del 50% in base al consumo era legittima.

La sentenza. Il Tribunale accoglie le tesi attoree, dichiarando nulle entrambe le delibere (Trib. Udine, n. 916/2018).

In via preliminare viene compiuto un excursus delle più rilevanti pronunce in tema di riparto delle spese, ponendo in evidenza il discrimine che sussiste tra la modifica dei criteri di riparto da un lato e l'erronea applicazione degli stessi dall'altro: "…va affermata la nullità della delibera che modifichi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di individuazione dei criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., sia nell'ipotesi di cambiamento dei criteri già fissati in precedenza), imponendo, al di fuori delle proprie attribuzioni, ed esorbitando dalla sfera dei compiti previsti dall'art. 1135 c.c., un obbligo di contribuzione a soggetti nei cui confronti l'assemblea non ha alcun diritto, né per legge né per il titolo di acquisto.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib. Udine n. 916 2018
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