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Che cosa è il preliminare di vendita

Contratto preliminare di vendita.
Roberto Rais 

Il preliminare di vendita è quel contratto attraverso il quale le parti interessate si obbligano a concludere il contratto definitivo di compravendita, entro un termine prefissato e nel rispetto di condizioni predeterminate all’interno dello stesso preliminare.

Pur lasciando ampia libertà alle parti, è necessario che il contratto preliminare di vendita contenga alcune informazioni piuttosto puntuali, come ad esempio la descrizione del bene immobile oggetto di compravendita futura, l’individuazione (generalità) della parte acquirente e della parte venditrice, il prezzo di vendita, le modalità di pagamento (con indicazione di eventuali – probabili – acconti), termine entro il quale sarà necessario concludere il contratto definitivo.

Considerata la sua importanza, consigliamo di cogliere l’occasione della stipula del preliminare di vendita per cercare di chiarire in maniera trasparente e dettagliata tutti gli elementi che andranno a disciplinare la futura stipula del contratto di compravendita.

Pertanto, l’evento legato alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita è utile per poter indicare in modo esaustivo quali sono gli obblighi del venditore e dell’acquirente, quali sono le garanzie ottenibili in sede di compravendita, quali sono i documenti tramite i quali è possibile desumere la provenienza del bene (precedente compravendita, donazione, successione, ecc.), l’indicazione di eventuali gravami sul bene (iscrizioni ipotecarie), l’indicazione dello stato catastale e urbanistico del bene e la decorrenza del possesso dell’immobile, che potrebbe non coincidere con la proprietà.

Come vedremo nei prossimi giorni, il preliminare di vendita sarà soggetto (o potrà esserlo) a una serie di cautele in grado di accrescere o diminuire le tutele in capo alle arti.

Si pensi, ad esempio, che il preliminare può essere stipulato sia per scrittura privata non autenticata, o autenticata dal notaio o, ancora, per atto pubblico.

Inoltre, è possibile procedere a trascrivere presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari la scrittura, in maniera tale da attribuire al preliminare stesso una funzione di natura “prenotativa”: come vedremo domani, dopo la trascrizione il compratore potrà essere adeguatamente tutelato dai pregiudizi che possono derivare da atti di disposizione compiuti sul bene oggetto del preliminare stesso (si pensi a un tentativo di successiva vendita, o all’iscrizione di gravami ipotecari sul bene).

Diversa dalla trascrizione è invece l’operazione di registrazione del preliminare: in uno dei nostri prossimi approfondimenti analizzeremo in maniera adeguata quali sono le principali forme di tutela ottenibili mediante questi due eventi, e cosa sia consigliabile fare in sede di preliminare.

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