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Contrarietà del condominio alla procedura mediazione

Se il condominio non vuole procedere alla mediazione, cosa fare.
Avv. Alessandro Gallucci 

Rispondiamo alle domande di un nostro lettore in materia di mediazione e condominio.

Questi i quesiti:

Qualora durante l'assemblea condominiale – utile a dettare le linee guida all'avvocato nominato per la mediazione – un condomino non è favorevole alla proposta di mediazione della maggioranza e che l'avvocato porterà avanti, questo condomino può rifiutarsi di partecipare alle spese (onorario avvocato oltre bolli e diritti)? Inoltre nell'ipotesi in cui il condomino fosse obbligato a partecipare alla mediazione/alle mediazioni – se si dovesse poi andare in causa potrebbe rifiutarsi di partecipare?

Prima di entrare nel merito della questione è utile ricordare che dal settembre 2013 (dopo una dichiarazione d'incostituzionalità delle mediazione obbligatoria intervenuta sul finire del 2012) la mediazione è obbligatoria per tutte quelle liti aventi ad oggetto la violazione o l'errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

Tanto si desume dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010 e 71-quater disp. att. c.c.

Fanno eccezione al preventivo espletamento della procedura:

a) i procedimenti monitori (leggasi ricorso per decreto ingiuntivo);

b) i procedimenti cautelari (id est denuncia, di nuova opera e danno temuto, ricorsi ex art. 700 c.p.c.);

c) i procedimenti in camera di consiglio (quali ricorso per nomina e revoca dell'amministratore, su quest'ultimo in senso opposto si veda Trib. Padova 28 febbraio 2015).

Revoca dell'amministratore, perchè è necessario ricorrere alla mediazione

Nelle altre ipotesi, si pensi ad esempio alla cause per le spese urgenti sostenute da un condomino (art. 1134 c.c.) prima di andare in causa è sempre necessario attivare un procedimento di mediazione.

Spese urgenti sostenute dal condomino: quando sono rimborsabili?

Che cos'è esattamente la procedura di mediazione?

Una sua chiara definizione non può che essere d'aiuto al proposito che ci siamo posti, ossia la risposta ai quesiti del nostro lettore.

Ai sensi dell'art. 1 lett. a) del d.lgs n. 28 del 2010, la mediazione è definita come “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

La mediazione serve a comporre amichevolmente una controversia, evitando così il ricorso alla causa. Siamo ancora, ad avviso di chi scrive, in un fase pre-contenziosa.

Da ciò non può che discenderne una conseguenza: la deliberazione avente ad oggetto la procedura di mediazione non può essere considerata alla stregua di una delibera relativa ad una lite.

In conseguenza di ciò, pertanto, i condòmini dissenzienti non possono far altro che rispettare la decisione assembleare, in virtù di quanto disposto dall'art. 1137, primo comma, c.c. con l'ovvia conseguenza di essere tenuti a partecipare a tutte le spese conseguenti a quella decisione.

Differente, invece, il caso in cui l'assemblea, per mancato successo della procedura di mediazione, fosse chiamata a decidere se promuovere una lite o resistere ad una domanda. In tal caso, ai sensi dell'art. 1132 c.c., il condomino dissenziente verso la lite avrebbe il diritto di notificare all'amministratore il proprio dissenso entro trenta giorni decorrenti da quello in cui ha notizia della decisione.

Ciò avrebbe le note conseguenze in materia di partecipazione alle spese nel caso di vittoria o soccombenza.

Possibile il dissenso dalle liti interne al condominio?

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