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Condomino inadempiente: ricorso per decreto ingiuntivo, pagamento nelle more dell'emissione del provvedimento e addebito delle spese

Condominio, decreto ingiuntivo, recuperare le somme non corrisposte da uno dei comproprietari.
Avv. Alessandro Gallucci 

Accade spesso che l’amministratore di condominio debba recuperare le somme non corrisposte da uno dei comproprietari. Solitamente, quindi, esperiti i tentativi bonari, il mandatario è solito rivolgersi ad un legale per iniziare l’azione giudiziaria.

Può accadere che tra il deposito del ricorso per ottenere l’ingiunzione di pagamento e l’emissione del decreto ex art. 63, primo comma, disp. att. c.c. intervenga il pagamento del condomino moroso.

Che cosa accade in questi casi? Il condominio ha sicuramente sostenuto delle spese (quelle c.d. vive relative alle tasse necessarie ad intraprendere l’azione giudiziaria, oltre che quelle legate al compenso dell’avvocato).

Chi dovrà sostenere questi costi? A queste domande ha dato risposta, abbracciando in toto l’orientamento giurisprudenziale dominante, il Giudice di Pace di Bari con la sentenza n. 6842 del 3 settembre 2010.

Nel caso sotteso alla succitata pronuncia un condominio chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento. Nelle more dei termini per l’emissione del provvedimento, però, il comproprietario inadempiente provvedeva a saldare il giusto dovuto. Nonostante ciò la compagine faceva notificare al suddetto condomino il decreto di pagamento per ottenere ilo rimborso delle spese sostenute.

Ne seguiva l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. dell’interessato che, invece, chiedeva la revoca del decreto per intervenuto pagamento con la condanna alle spese del condominio per il giudizio d’opposizione.

Il Giudice di Pace di Bari ha dato ragione a quest’ultimo non senza, tuttavia, specificare che le spese sostenute dalla compagine possano essere poste a suo carico.

In particolare, dice il magistrato onorario barese, facendo propria una sentenza del Supremo Collegio resa nel 1990 (la n. 3054), ha affermato che " il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede. (V 3482/85, mass. n. 441116: V. 6121/83, mass. n. 430916)” (così GdP Bari 3 settembre 2010 n. 6842).

Detta più semplicemente. Ottenuto il pagamento di quanto richiesto per via stragiudiziale anche se dopo il deposito del ricorso giudiziale, al condominio resterà la possibilità d’ottenere il rimborso delle spese sostenute per quella procedura ma non attraverso la notifica del decreto bensì per mezzo di separata azione.

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