Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2692 dell’1 settembre 2010, torna ad occuparsi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instauratosi a seguito di provvedimento emesso a favore del condominio.
Il giudice barese ribadisce quanto è ormai assodato, ossia che trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’amministratore lo stesso può costituirsi anche senza la preventiva deliberazione assembleare.
Un passaggio della pronuncia, tuttavia, merita attenzione ed entro certi limiti una critica.
A livello generale, è cosa nota,che rientra tra i compiti del mandatario dei condomini “ quello di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni” (art. 1130, primo comma n. 3, c.c.).
Al fine di consentire al legale rappresentante dei comproprietari di agire in modo rapido ed incisivo contro i così detti morosi, il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. specifica che “ per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
Si tratta d’una azione, è cosa notoria, che l’amministratore può iniziare d’ufficio ossia senza la necessità di una preventiva delibazione assembleare. Il condomino contro il quale viene emesso il decreto, una volta notificatogli, può fare opposizione allo stesso per vederlo revocato (ad es. dimostrando di aver già pagato).
In tal caso s’instaurerebbe un giudizio ordinario avente ad oggetto la legittimità del succitato decreto ingiuntivo.
Da una parte in veste di opponente (ma sostanzialmente di convenuto) il condomino, dall’altra come opposto (ma si tratta dell’attore in senso sostanziale) il condominio. Chi decide sulla costituzione in giudizio. La risposta è semplice ed immediata: l’amministratore di condominio.
Va ricordato, infatti, che ai sensi del primo comma dell’art. 1131 c.c. “ nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente (art. 1130 c.c.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”. Di questa presa di posizione si trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Cassazione “ è risaputo, infatti, che l'amministratore del condominio è competente a riscuotere i contributi dai singoli condomini, in base alla ripartizione approvata dall'assemblea, o anche in difetto del piano di riparto approvato, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del collegio; che l'amministratore è, quindi, legittimato a promuovere il procedimento monitorio ed a resistere alla opposizione al decreto ingiuntivo“ (Cass. n. 14665/99).
Stesso discorso quando l’amministratore deve opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso contro il condominio e, pertanto, deve egli stesso dare inizio al giudizio d’opposizione
In questo contesto s’inserisce la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, seppur come si diceva in principio con qualche distinguo. Nel caso di specie un condomino impugnava una deliberazione assembleare con la quale si autorizzava l’amministratore ad intraprende il giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro il condominio.
Ciò si diceva in quanto la deliberazione sarebbe stata adottata senza le maggioranze previste dalla legge (che per le liti sono quelle indicate dal quarto comma dell’art. 1136 c.c.).
Il giudice adito, nel respingere la domanda, ha specificato che “ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto (si veda per tutte Cass. Civ. Sez. 2 sent. n. 12622 del 24 maggio 2010) Si tratta, pertanto, di una delibera concernente una lite passiva adottata in seconda convocazione, per la quale è sufficiente il voto che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale.
Inoltre l'amministratore che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c.”(Trib. Bari n. 2692/10).
Ebbene non può passare inosservata la precisazione del magistrato barese circa le maggioranze necessarie a deliberare una lite. A parere di chi scrive, infatti, la questione va posta in questi termini: o si propende per la competenza dell’amministratore ad agire anche senza previa autorizzazione, ed in tal caso la decisione assembleare è superflua, o se si richiede il preventivo placet dell’assise condominiale le maggioranze debbono per forza essere quelle indicate dal quarto comma dell’art. 1136 c.c.
In caso contrario, infatti, si arriverebbe all’assurdo di dover considerare legittimo il rifiuto di intraprendere una lite con il voto che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale dell’edificio.