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Correzione del verbale d'assemblea dopo la conclusione della riunione

Come correggere il verbale d'assemblea dopo la riunione.
Avv. Alessandro Gallucci 

E' possibile correggere il verbale d'assemblea dopo che la riunione si è conclusa?

Questa, nella sostanza, la domanda cui è stata chiamata a dare risposta la Suprema Corte di Cassazione della sentenza n. 6552 depositata in cancelleria il 31 marzo 2015.

Si tratta di un pronunciamento che s'inserisce nel solco del consolidato orientamento espresso dai giudici di piazza Cavour e che merita particolare attenzione in quanto non lo si deve confondere con un diritto di modificazione sostanziale del verbale assembleare. Corretta indicazione a verbale dell'allontanamento dei condomini

Entriamo nel merito della vicenda. Due condòmini impugnano una delibera assembleare per vari motivi: tra questi la circostanza che il verbale redatto e sottoscritto in assemblea sia poi stato successivamente modificato con alcune correzioni inerenti i millesimi.

Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la successiva sentenza d'appello ribaltava l'esito della controversia: nessuna irregolarità del verbale, all'assemblea era regolare. Da qui il ricorso per Cassazione.

Che cos'è il verbale? Chi lo e quando lo deve redigere?

Il verbale dell'assemblea è quel documento nel quale sono riportate le varie deliberazioni e le brevi dichiarazioni dei condomini, nonché ogni aspetto inerente lo svolgimento che sia utile a valutare la legittimità delle deliberazioni assembleari.

Il verbale di assemblea illeggibile

In questo contesto la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che “il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati, e dunque che spetta al condomino il quale impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto” (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119)

La sentenza n. 6552 ha il pregio di riassumere nella parte motiva tutta la giurisprudenza in materia di verbale dell'assemblea condominiale.

Il verbale, ricorda la Corte, dev'essere redatto in modo che sia sempre possibile evincere:

a) i presenti e i millesimi che rappresentano;

b) gli assenti ed i loro millesimi;

c) chi ha votato a favore, contro e chi si è astenuto e le rispettive quote.

La Corte ha poi richiamato quella giurisprudenza che – lungi dal voler ancorare il verbale a rigidi formalismi cui seguano degli inutili profili d'invalidità – ha ricordato che devono essere considerati validi tutti quei verbali rispetto ai quali sia possibile desumere aliunde quegli elementi mancati.

Come dire: se è riportato l'elenco dei presenti ed i millesimi che rappresentano e nella deliberazione si scrive che, ad esempio, a nomina dell'amministratore è approvata con il voto favorevole di Tizio, Caio, Sempronio, ecc. senza indicazione dei millesimi, il verbale non potrà essere considerato invalido in quanto esso stesso riporta il numero di millesimi di chi ha votato favorevolmente.

Partendo da questi presupposti, afferma la Corte nella sentenza n. 6552 – ricordando che nessuna norma di legge impone che il verbale debba essere redatto in sede assembleare – è da ritenersi legittima la correzione apportata al verbale redatto in sede assembleare quando questa serva ad emendarlo da errori materiali che non lo rendono conforme alla realtà dei fatti.

Nel caso di specie s'era provveduto a riportate l'esatta indicazione dei millesimi di un condomina.

Verbale di assemblea e ruolo dell'amministratore di condominio

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