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Cosa fare se si riceve una bolletta luce o gas esageratamente esosa?

Come può l'amministratore di condominio contestare una bolletta luce o gas e perchè si applicano le norme dei contratti per i consumatori.
Avv. Valentina Papanice 

Quando parliamo di condominio negli edifici è sempre utile ricordare che le compagini, almeno questo è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza (Cassazione, Tribunali, ecc.), devono essere considerate dei consumatori (cfr. Cass. 24 luglio 2001 n. 10086).

In questo contesto, quindi, è stato specificato che "al contratto concluso dall'amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge si applicano gli artt. 1469 bis e ss. c.c." (Cass. ult. cit.). A oggi quest'indicazione normativo deve intendersi al Codice del consumo.

Facendo specifico riferimento alle forniture di energia e gas, quindi, è possibile affermare che ai contratti tra condominii e erogatori di tali beni si applicano le norme dei contratti per i consumatori.

In buona sostanza l'amministratore, che deve contestare eventuali consumi all'ente erogatore, può comportarsi nel seguente modo.

Innanzitutto, se l'importo non è contestato, è possibile richiedere entro la scadenza della bolletta la rateizzazione (per il gas art. 10, Del. Aeeg 229/01, per l'energia elettrica art. 12, del. Aeeg 200/99).

Se invece vi sono motivi di dubbi o contestazione, è possibile esperire reclamo alla compagnia e attendere la risposta prima di pagare. Se la bolletta è solo parzialmente contestata è opportuno pagare la parte restante, indicando nella causale del versamento la dizione "pagamento parziale parte non contestata fattura ?", allegando al reclamo la copia della ricevuta.

Naturalmente, è possibile pagare l'intera somma riservandosi, nel reclamo, di richiedere indietro quanto risulterà non dovuto... in questo caso si azzerano i rischi collegati al mancato pagamento, ma si aumentano quelli collegati al recupero della somma indebitamente pagata?

La rateizzazione è disciplinata solo per il mercato vincolato. Si tratta di una particolare forma contrattuale, che deve rispettare forme più rigide rispetto alle società che operano nel libero mercato. non Per un approfondimento dei concetti base del mercato libero e vincolato nel settore energia e gas rimandiamo alla lettura di questa scheda pratica: https://sosonline.aduc.it/scheda/vendita+energia+elettrica+gas+regole+conoscere_20154.php

La compagnia non potrà procedere al distacco della fornitura per mancato pagamento se non avrà fornito risposta motivata a reclamo scritto riguardante la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente riguardante conguagli o importi anomali (art.4, Del. Aeeg 4/08

La fatturazione di importi anomali contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali il cliente del servizio di maggior tutela ha diritto alla rateizzazione ai sensi della deliberazione 200/99, cioè 50 euro (Del. Aeeg 4/08).

I motivi di contestazione possono essere i più vari: da quelli procedurali, che non incidono sull'importo da pagare a quelli sostanziali, riguardanti il consumo attribuito.

Tra i primi vi sono la mancata osservanza dei tempi per la fatturazione effettiva (art. 4, Del. Aeeg 200/99), questi rafforzano il diritto di richiedere una rateazione, ma non portano a decurtare gli importi, se non tramite compensazione con gli indennizzi previsti.

Diverso è il caso di una non corretta attribuzione dei consumi o degli importi dei consumi, per malfunzionamento del contatore o per erronea ricostruzione dei consumi (art. 9,10,11, Del. Aeeg 200/99).

In tal caso, fermo restando che una somma è probabilmente dovuta, la soluzione più opportuna è certamente quella di raggiungere un accordo bonario. Il fatto è che perchè vi sia un accordo bonario bisogna essere in due.

Cosa succede se dopo la risposta al reclamo, l'accordo sull'importo o sulla rateazione non si raggiunge?

La compagnia procede a distacco, secondo le nuove norme più favorevoli al consumatore ( a deliberazione ARG/elt 4/08, come modificata dalle delibere 173 e 67/2013) e procede con il recupero crediti. A questo punto, si può avviare una procedura di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione.

Ricordiamo al riguardo che una possibile soluzione può essere quella di passare ad altro gestore prima della sospensione della fornitura, ma anche in tal caso, è bene verificare che in bolletta non vi siano addebiti con voce cmor con la quale il nuovo gestore recupera parte della pendenza (per delibera aeeg 219/2010). (Voci "segrete" in bolletta: l'utente che non paga non può essere considerato inadempiente )

Se al reclamo non si riceve risposta, decorsi 40 giorni dalla ricezione, è possibile scrivere all'Autorità Garante (AEEG). Naturalmente, è fatta salva la possibilità di adire direttamente il giudice per un accertamento negativo o se ci sono gli estremi, un accertamento tecnico preventivo. Prima e durante il giudizio, è sempre possibile esperire un tentativo di conciliazione.

L'amministratore che intenda contestare fatture per la fornitura di questi servizi, è bene ricordarlo, può farlo senza necessità di preventiva deliberazione assembleare rientrando nei suoi compiti l'erogazione delle spese e quindi la correttezza delle somme richieste

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