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Bonus ristrutturazioni all'erede: non è sempre possibile

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte chiarisce quando l'erede non può fruirne.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La detenzione rappresenta la condizione di un soggetto che, avendo la disponibilità di un bene altrui (ad esempio un appartamento) sulla base di un determinato titolo (es: un contratto di locazione) riconosce l'esistenza di un diritto altrui sul bene che pure si trova nella sua sfera di controllo.

In caso di immobile condotto in locazione, si ha il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento del bene con conseguente suo dovere di custodia; tuttavia, tale detenzione non fa venir meno i poteri di controllo e di ingerenza ed in generale di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere sull'immobile locato, ancorché in un ambito diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore, con il conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti, onde impedire che i terzi subiscano dei danni.

In tal caso, quindi, il proprietario perde la disponibilità materiale del bene che continua a possedere tramite altra persona, cioè il conduttore.

Questi concetti sono particolarmente utili per comprendete un'interessante decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 1 (sentenza del 23/03/2023 n. 130).

Bonus ristrutturazioni all'erede: è possibile? Fatto e decisione

Un contribuente - che aveva ereditato un appartamento in condominio dato in locazione dal de cuius - riceveva una cartella di pagamento che gli contestava alcune detrazioni relative alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico, per assenza del requisito della "detenzione materiale e diretta del bene" (trattandosi di spese sostenute dal de cuius) e per mancata presentazione della documentazione giustificativa.

Il condomino - contribuente presentava ricorso, sostenendo che per la tipologia degli interventi svolti dal de cuius su parti comuni condominiali, doveva ritenersi legittimo che la relativa detrazione fiscale, spettante al de cuius, potesse trasmettersi validamente agli eredi, anche se questi non avevano conservato "la detenzione materiale e diretta" degli stessi immobili in quanto locati.

I giudici di primo grado erano convinti che, per l'unità abitativa locata, il contribuente potesse a buon diritto dimostrare il "possesso" dell'immobile e, pertanto, vantare il diritto alla detrazione delle parti comuni condominiali oggetto di manutenzione straordinaria. Ricorso accolto.

Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, però, i giudici di primo grado non hanno interpretato correttamente quanto affermato dall'articolo 16-bis, comma 8, ultimo periodo Tuir secondo cui "in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

La stessa Corte ha sottolineato che la detta norma mira ad escludere dal beneficio della conservazione della detrazione proprio quegli eredi che, pur mantenendo il "possesso mediato" sugli immobili ricevuti in successione, non possono più disporre degli stessi in modo "materiale e diretto" in quanto tenuti ad adempiere ad un obbligo contrattualmente vincolante (come lo è la locazione) da loro assunto nei confronti di terzi.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento evidenzia come il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni di un comuni di un condomino spetti ai soli detentori "materiali e diretti" del bene, come il contribuente condomino che abbia, oltre la proprietà, anche la residenza nell'abitazione.

Di conseguenza l'erede condomino titolare di un appartamento locato a terzi dal de cuius, pur mantenendo il "possesso mediato" degli immobili locati, non conserva in alcun modo la "detenzione materiale e diretta" di tali immobili, la quale, semmai, spetta ai soli conduttori degli stessi in virtù del vincolo contrattuale originariamente intercorso fra questi e il de cuius.

Tale principio è già stato affermato dell'Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 20/2011 e n. 7/2017.

Scarica CGT Piemonte 23 marzo 2023 n. 130
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