Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Acconto IMU 2023: per gli immobili in comodato ai figli buone notizie

Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale.
Redazione Condominioweb 

È frequentissimo che i proprietari di un'abitazione concedano l'immobile in comodato gratuito al figlio/a.

Questa opera è comprensibile se si considera che il comodato è un contratto essenzialmente gratuito col quale una parte consegna ad un'altra una cosa immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Si tratta di un contratto reale, in quanto la consegna della cosa perfeziona il contratto e non l'esecuzione, unilaterale perché le prestazioni sono previste a carico di una sola delle parti ed obbligatorio perché il diritto del comodatario è un diritto di natura personale. In ogni caso il comodatario è onerato solo del pagamento delle spese di gestione.

Chiarito quanto sopra si ricorda che il comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato.

Attenzione però per fruire di tale vantaggio ci sono delle condizioni.

L'immobile non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);

Il comodatario deve essere un parente in linea retta entro il primo grado (cioè padre/madre e figlio) che utilizza l'immobile come abitazione principale;

Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;

Il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato d'uso.

Si deve ancora precisare che:

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

In ogni caso il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento