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Bonus facciate e truffe: i crediti del cessionario in buona fede possono essere sequestrati

Per la Cassazione penale il cessionario del bonus facciate, che sia vittima della truffa del cedente, non può opporsi al sequestro delle corrispondenti somme nel suo cassetto fiscale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Attraverso le indagini della polizia giudiziaria sono venuti alla luce operazioni illecite, cioè sistemi finalizzati alla creazione di crediti d'imposta fittizi per lavori edilizi mai eseguiti, alla successiva "frammentazione" verso molteplici soggetti economici generalmente privi di consistenza economica e/o operativa e alla monetizzazione presso un istituto di credito.

La Cassazione è recentemente intervenuta sui ricorsi delle banche contro i sequestri da superbonus 110%, confermandoli.

I giudici supremi non hanno ritenuto condivisibile la tesi secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione, il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione.

In presenza di frode riguardante la spettanza del Superbonus in capo ai beneficiari originari, quindi, si è ritenuto legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d'imposta, anche nel caso in cui i cessionari siano estranei al reato e, nell'acquistarli, abbiano agito con buona fede.

Secondo i giudici supremi, quindi, non si riscontra, l'estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione di un credito (in capo al cessionario), né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l'evoluzione - non la sostituzione - del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese, fiaccato dalla pandemia.

Non è possibile quindi affermare la piena autonomia tra il bonus edilizio spettante al beneficiario nella originaria forma di detrazione e il credito di imposta che nasce in capo al fornitore o al cessionario per effetto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

Questo principio vale soltanto per il superbonus (che è stato al centro di una serie di sentenze della Terza sezione penale della Cassazione di fine ottobre) o si deve estendere a tutte le detrazioni casa?

La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 44647 del 23 novembre 2022.

La vicenda

Nell'ambito di un'articolata indagine per truffa aggravata sui bonus facciate, il Tribunale annullava il provvedimento di sequestro impeditivo che aveva colpito il cassetto fiscale del cessionario (un istituto bancario), soggetto terzo in buona fede. Il Tribunale osservava, tra l'altro, che all'epoca dei fatti, in base alla normativa vigente, la circolazione dei crediti fiscali era consentita; inoltre faceva presente che non era emersa alcuna condotta illecita tenuta dal cessionario, parte offesa delle truffe contestate; di conseguenza il Tribunale riteneva che non fosse applicabile il sequestro impeditivo o quello finalizzato alla confisca ex artt. 322-ter e 640 - quater c.p., evidenziando che i crediti fiscali non erano compresi neppure fra le cose indicate dall'art. 240 c.p., secondo comma, n. 2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso chiedeva l'annullamento di tale decisione per violazione di legge (artt. 253, comma 2, 324, comma 7, e 321, comma 1 c.p.c.). Infatti notava che i crediti d'imposta ceduti, ritenuti pacificamente inesistenti sulla base degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, costituivano profitto o quantomeno prodotto del reato.

In ogni caso osservava che la circolazione dei crediti, impedita dal sequestro, avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato, rendendo difficoltosi i controlli da parte dei soggetti cessionari.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale.

Secondo i giudici supremi non è possibile sostenere che la pacifica buona fede della persona offesa dai reati di truffa (l'istituto bancario), consentirebbe allo stesso istituto, così come a terzi cessionari incolpevoli, di far circolare i crediti fiscali (ovvero di portarli in compensazione con i crediti dell'Erario).

Tale tesi - ad avviso della Cassazione - giustificherebbe come pienamente legittimo e definitivamente acquisito dal cessionario un diritto di fatto fondato su presupposti inesistenti, che costituiscono reato e di cui si consentirebbe l'aggravamento delle sue conseguenze, ponendole tra l'altro totalmente a carico dell'Erario.

Del resto la normativa in materia non si ricava affatto detta conclusione, che legittimerebbe un inammissibile scollamento tra il presupposto per l'insorgenza del credito e il credito stesso: quest'ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe azionabile e liberamente circolabile (ovvero potrebbe essere portato in compensazione) pur in assenza del primo.

Infine la Cassazione ha notato che il sequestro preventivo di tipo impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore; di conseguenza possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. I principi sopra detti valgono per la Cassazione a tutte le detrazioni casa.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 23 novembre 2022 n. 44647
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