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Condominio e pagamento dei canoni idrici. Un primo esempio in Italia di corretta applicazione della normativa in termini di parziarietà delle obbligazioni

Agli amministratori di condominio arrivano gli atti di interpello per conoscere i “dati identificativi” dei condòmini morosi.
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

In tema di riscossione coattiva dei canoni acqua dovuti dai condomini dotati di un'unica fornitura idrica asservita a più appartamenti, si registra una novità importante nella città di Catanzaro dove la SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di società concessionaria del servizio di riscossione dei canoni idrici per conto del Comune, ha inviato agli amministratori di condominio un atto di interpello per conoscere i “dati identificativi” dei condòmini morosi nel pagamento delle spese per ingiunzioni fiscali legate alle fatture rimaste insolute.

Tale procedura rappresenta il primo esempio in Italia di interpretazione ed applicazione corretta della nuova normativa sul condominio in termini di parziarietà delle obbligazioni, per quanto riguarda il pagamento dei canoni idrici dovuti dal condomino all'Ente comunale.

Difatti le istanze di interpello notificate dalla SO.G.E.T. S.p.A., che sono propedeutiche all'avvio di procedure esecutive, fanno espresso riferimento all'art. 63 delle Disp. Att. al Codice Civile, introdotto dalla L. 220/2012, il quale prevede che: “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini” e stabilisce, inoltre, che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

Elenco condomini morosi richiesto dal creditore del condomini. Danno da mancata/ritardata consegna

Nello specifico l'amministratore di condominio, in ossequio all'obbligo di comunicazione imposto dalla legge, dovrà trasmettere una raccomandata a/r alla SO.G.E.T., presso la sede legale di Pescara, o una p.e.c. con “Nome Cognome e Codice Fiscale” dei condòmini morosi e relative quote a debito, in base allo stato di ripartizione delle spese acqua concernenti l'atto di riscossione notificato e rimasto insoluto.

Nel caso in cui l'amministratore si rifiuti di consegnare l'elenco degli insolventi alla SO.G.E.T. rischia di pagarne personalmente le conseguenze, in quanto ha l'obbligo specifico di comunicare ai creditori insoddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi e nel caso di specie la società incaricata della riscossione dei canoni acqua “riterrà assolto l'obbligo di interpello”.

Attenzione però ai termini ristretti per l'inoltro della comunicazione con i dati dei morosi, da inviare entro “venti giorni” dalla notifica dell'atto di “interpello” inviato dalla SO.G.E.T. all'amministratore, che per la liceità di tale comunicazione non ha l'obbligo di verificare la sussistenza del consenso del condomino interessato o della causa di esonero dal consenso, ex art. 24, lett. f), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevista per le ipotesi di trattamento volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

In proposito occorre specificare che, a seguito della notifica dell'atto di interpello della SO.G.E.T., l'amministratore di condominio è obbligato ad inoltrare alla stessa società di riscossione soltanto le morosità riferite al debito acqua (pro quota) e non un elenco generico di tutti i condòmini morosi per tutte le quote condominiali, che fanno riferimento anche a debiti di altra natura.

I dati dei condòmini morosi si presume siano già in possesso dell'amministratore, che per legge ha l'obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, ai sensi dell'art. 1130, n. 6 c.c., laddove la mancata tenuta o inadeguata gestione del registro configura un'ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 1129, comma 11, n. 7, del Codice Civile.

Orbene gli amministratori che non hanno provveduto ad aggiornare il registro di anagrafe o che non hanno tenuto una contabilità corretta negli anni rischiano di creare un danno al condominio amministrato.

Comunque le modalità poste in essere dalla SO.G.E.T. S.p.A. a Catanzaro rispondono ad una duplice utilità: quella per il Comune di poter ottimizzare i tempi di riscossione e quella del condominio di poter estinguere integralmente il proprio debito, con la sollecita cooperazione dell'amministratore ed attraverso una prestabilita e precisa sequela di adempimenti.

L'amministratore deve comunicare solo i nominativi che risultano morosi rispetto allo specifico credito vantato

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