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L'assenza del codice fiscale non determina l'inesistenza di un supercondominio

Ecco perchè l'assenza del codice fiscale non determina l'inesistenza del supercondominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. n. 605/73:

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica.

L'anagrafe tributaria, è utile ricordarlo raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari (cfr. d.p.r. n. 605 del 1973 e d.m. 23 dicembre 1976).

Il condominio, lo dicono le stesse norme fino ad adesso citate, è uno di quei soggetti (diciamo un'organizzazione di persone o beni privo di personalità giuridica) obbligato a domandare il codice fiscale.

Il codice fiscale del condominio, quindi, altro non è un elenco di cifre (undici per l'esattezza, cfr. sul punto art. 8 del d.m. 23 dicembre 1976) è obbligatorio sempre e dev'essere richiesto dall'amministratore o, in sua assenza dagli stessi condomini (cfr. Min. Fin. Circ. 6 dicembre 2000).

L'omessa regolarizzazione della situazione (richiesta iniziale e variazione del codice per cambio legale rappresentante) nei confronti dell'anagrafe tributaria comporta l'applicazione di sanzioni.

Non è un dato sorprendente che in alcuni casi, meglio in molti casi, i condominii siano sprovvisti di codice fiscale, la situazione dovrebbe mutare s'è vero, com'è vero, che ai sensi dell'art. 2959 n. 1 c.c. (come modificato dalla legge di riforma del condominio) nei casi di trascrizione degli atti di compravendita (e comunque di quelli che per legge devono essere trascritti ai fini della pubblicità immobiliare) “per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale”.

Accade sovente che esistano delle realtà immobiliari sufficientemente complesse per poter rappresentare un supercondominio, le quali, però, non hanno un codice fiscale autonomo. In questi casi, l'assenza dell'codice identificativo, è da ritenersi elemento sufficiente a poter far considerare inesistente il supercondominio?

La risposta è negativa: vediamo perché.

Il supercondominioesiste a prescindere dalla regolarizzazione tributaria quando:

a) ai sensi dell'art. 1117-bis c.c. più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c.;

b) ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. si sia provveduto allo scioglimento dell'originario unico condominio, in più edifici o condomini di edifici che abbiamo mantenuto in comune alcune delle cose elencate nell'art. 1117 c.c.

Nomina del rappresentante per l'assemblea ordinaria del supercondominio

In quest'ultimo caso è fondamentale capire dal regolamento se il complesso immobiliare è gestito come un'unica compagine o alla stregua di un complesso di compagini.

In entrambi i casi, sia pur in tempi diversi, sarà necessario regolarizzare la posizione fiscale del supercondominio chiedendo l'attribuzione di un codice fiscale. Come per i normali condominii la richiesta può essere avanzata dall'amministratore o da un condomino.

Da non perdere: Per il supercondominio è necessario il “superamministratore”.

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