Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Risarcimento escluso per la presenza di arsenico nei rubinetti

La deroga prevista dall'U.E. esclude il risarcimento richiesto da alcuni utenti per l'acqua all'arsenico dai rubinetti.
Redazione Condominioweb.com 

La precedente deroga. In una lettera del 2 febbraio 2010, l'Italia faceva richiesta di una terza deroga ai parametri definiti dalla direttiva 98/83 del Consiglio Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, chiedendo di innalzare la soglia massima autorizzata di arsenico nell'acqua di rubinetto dai 10 ?g/l consentiti dalla legge fino a 20, 30, 40 o addirittura 50 ?g/l.

Seppur considerata legittima perché motivata da una contaminazione di origine naturale e dal fatto che la fornitura di acqua nei comuni coinvolti non può essere garantita con mezzi alternativi, l'eccezione italiana non può essere tollerata perché troppo pericolosa, secondo Bruxelles, per la salute dei cittadini.

Invero, nella decisione datata 28 ottobre 2010, la Commissione europea ha respinto la richiesta dell'Italia di tollerare valori di arsenico fino a cinque volte superiori alla norma nelle acque di rubinetto di 128 comuni in cinque regioni della penisola.

La vicenda. Da quanto appreso dagli organi di stampa, in un procedimento, il Giudice di Pace aveva condannato lo stato al risarcimento di 250 euro per la presenza di arsenico nelle acque.

A presentare appello contro la decisione del giudice di pace che aveva condannato al risarcimento di 250 euro per la presenza di arsenico nelle acque è la presidenza del Consiglio dei ministri.

In pratica, il giudice adito aveva accolto il ricorso di un cittadino in quanto non era stato rispettato il limite di arsenico stabilito dalla direttiva 83/98 dell'Unione europea relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Limite fissato dal Consiglio dell'Unione europea nel valore di 10 milligrammi per litro d'acqua.

Il giudice evidenzia i come la direttiva 98/83 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano prevede per l'arsenico il valore limite è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 31/2001 che ha ribadito l'indicato valore massimo di arsenico.

Acqua contaminata. Profili sanzionatori e responsabilità del gestore del servizio idrico

Fino alla data del 31 dicembre 2012 era autorizzato il superamento della soglia dei 10 milligrammi per litro purché non si andasse oltre la soglia dei 20 milligrammi per litro.

Una deroga ottenuta per tre volte dallo Stato italiano di tre anni ciascuna, che nell'ultimo caso è terminata nel periodo compreso nella denuncia del cittadino appellato, che aveva richiesto e ottenuto in primo grado il risarcimento.

Avverso tale decisione, la presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto appello in Tribunale.

Il Tribunale di Roma (14780/19).

Secondo il giudice è legittima la presenza di 20 milligrammi di arsenico per litro d'acqua fino al 2012 per la deroga triennale dell'Unione europea al limite di 10 concessa allo Stato italiano.

In ogni caso, per il periodo relativo al 2010 il consumatore avrebbe dovuto provare il superamento del tasso soglia, stabilito in via derogatoria e temporanea, mentre non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio.

Dunque, da quanto appreso, il giudice di secondo grado ha riformato la precedente pronuncia escludendone il risarcimento.

Inadeguatezza del servizio idrico. Società condannata al risarcimento del danno non solo contrattuale.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento