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Appalto in condominio: il condominio deve contestare tempestivamente i vizi del ripartitore di calore e della valvola termostatica

Il Tribunale di Napoli ha deciso tenendo conto l'eccezione di inadempimento e il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 del codice civile.
Avv. Dina Colucci 

Nell'appalto di opere condominiali consistenti nella vendita ed installazione di un ripartitore di calore ed installazione della valvola termostatica, il condominio non può sottrarsi dall'adempimento se non dimostra l'esistenza reale dei vizi contestandoli tempestivamente ossia entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta.

L'inadempimento del condominio debitore, pertanto, non è giustificabile se il creditore (ditta appaltatrice) dimostra l'esistenza di un valido contratto di appalto e l'esatto adempimento della prestazione.

Una sentenza della XII sez. civ. del Tribunale di Napoli n. 4035 del 18 aprile 2023 offre l'occasione per soffermarsi sulla garanzia per vizi e difformità dell'opera gravante sull'appaltato disciplinata dall'art. 1667 del codice civile.

La norma in questione stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera, e la stessa norma al primo comma stabilisce che tale garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e se i vizi erano riconosciuti o riconoscibili.

Sul committente, inoltre, grava l'onere di denunziare all'appaltatore, a pena di decadenza, le difformità e vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta.

La denunzia non è necessaria nel momento in cui l'appaltatore ha riconosciuti i vizi o li ha occultato.

La norma in questione, pertanto, tutela il diritto del committente alla consegna di un'opera immune da vizi ed obbliga l'appaltatore a risponderne qualora tali vizi siano presenti.

La giurisprudenza di legittimità in merito alla posizione che assume il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo di un'opera ha chiarito che questi non può giustificare il suo mancato adempimento per vizi e difformità dell'opera se i vizi e le difformità della stessa non sono stati denunciati nei termini previsti dalla norma. (Cass. n. 24400/2015).

Fatto e decisione

La società ALFA ottiene un decreto ingiuntivo che impone ad un condominio il pagamento della somma di oltre tredicimila euro a titolo di corrispettivo per la vendita di un ripartitore di calore nonché dell'installazione del pacchetto valvola termostatica.

Il condominio si oppone al decreto ingiuntivo citando la società ALFA eccependone l'inadempimento ex art. 1460 c.c. sulla scorta di una relazione tecnica di parte che, facendo seguito alle lamentele espresse da alcuni condomini, ha evidenziato la mancata installazione di alcune apparecchiature e che quelle installate erano inidonee all'uso.

La società Alfa ha contestato ogni addebito, precisando che il condominio aveva provveduto a pagare parzialmente l'opera eseguita senza eccepire tempestivamente alcun vizio, mentre nel merito ha precisato che l'impianto era stato eseguito a regola d'arte, contestando all'opponente l'eccezione di decadenza perché il condominio non ha provveduto alla contestazione dei vizi degli entro il termine di 60 giorni dalla scoperta.

Il condominio, dopo l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ALFA, ha precisato che oggetto di contestazione non sono i vizi e le difformità dell'opera ma solo l'inesatto adempimento dell'appaltatrice.

A tal riguardo la sentenza precisa che nel momento in cui risulti provata la fonte dell'obbligazione ed il fatto storico dell'adempimento e si discuta, come nel caso in questione, dell'esattezza dello stesso il debitore ha l'onere di dimostrare l'esattezza dell'adempimento riportandosi a quanto già chiarito a tal riguardo dalla Cassazione secondo cui "spetta all'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. civ. Sez. VI, ord. 98 del 4.1.2019)".

Nel caso in questione la società ALFA ha provato l'esistenza di un valido contratto di appalto che ha consentito l'emissione di una fattura per i lavori necessari alla realizzazione del contabilizzatore di calore condominiale pari ad oltre 22 mila euro.

Il Condominio, dal canto suo, non ha contestato né l'esistenza di un valido contratto di appalto, né di aver già versato circa diecimila euro all'appaltatrice con due distinti bonifici, ed in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ha affermato di aver sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per bloccare la pretesa creditoria della società.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Napoli ha evidenziato, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che nell'appalto l'eccezione di inadempimento soggiace al termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c. (60 giorni dalla scoperta), "è opportuno evidenziare che l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum" se i vizi e le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti… Se così non fosse… verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c." (Cass.24400/2015).

Le ragioni per le quali la sentenza conferma l'obbligo del condominio di pagare, anche se non totalmente, l'importo rivendicato dalla società ALFA appaltatrice del ripartitore di calore con installazione di valvola termostatica (circa tredicimila euro), sono le seguenti.

In primo luogo il Condominio aveva già pagato la somma di circa novemila euro, ed ha basato la propria opposizione sul fatto che l'impianto realizzato dalla società opposta non aveva mai funzionato correttamente.

In realtà la CTU, nel giudizio, ha chiarito da un lato che l'impianto nel complesso era stato installato ed era funzionale nel complesso all'uso se non fosse per un problema emerso, dopo due anni dall'installazione, che ha richiesto ad opera di una ditta terza che ha provveduto solo alla sostituzione dell'inverter originario, consentendone il perfetto funzionamento.

Nell'ambito dell'accertamento peritale è emerso anche che l'impianto originario, messo in funzione senza la successiva installazione della società terza, era comunque funzionante e che, probabilmente l'intervento effettuato aveva solo contribuito ad eliminare alcuni dei disservizi lamentati dai condomini.

Muovendo da quest'ultima circostanza la sentenza ha stabilito che il condominio era obbligato a pagare parzialmente l'importo rivendicato dal società ALFA per i lavori all'impianto originario comunque funzionante che corrispondevano ad una somma di oltre ventimila euro), somma dalla quale andava detratto l'importo già versato dal condominio (circa novemila euro) ed ulteriori duemila euro pari al costo dell'intervento della società terza che aveva sostituito l'inverter malfunzionante dell'impianto originario.

L'eccezione sollevata dal Condominio, quindi, è stata accolta solo parzialmente ed ha comportato la riduzione dell'importo rivendicato dalla società ALFA che equivale alla somma di duemila euro spesa dal condominio per la sostituzione dell'inverter effettuata.

Risultato sicuramente non soddisfacente per il condominio che, oltre a dover corrispondere gran parte del credito vantato dall'appaltatrice, sarà obbligato anche al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 18 aprile 2023 n. 4035
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