Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Bed and breakfast in condominio. Il regolamento contrattuale non trascritto è inopponibile all'acquirente

La sentenza della Corte chiarisce che le clausole di un regolamento condominiale non trascritto, che limitano l'uso degli immobili per attività come bed and breakfast, non sono opponibili agli acquirenti, tutelando così i diritti dei condomini.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Ott 20, 2016

Accolto il ricorso del condomino che impugna la delibera dopo l'introduzione dell'off limits al b&b: è servitù atipica e non obbligazione propter rem la clausola che limita la proprietà.

“In tema di condominio, quando l'originario regolamento di natura contrattuale non risulta trascritto nei registri immobiliari, in tal caso, la clausola che limita il diritto di proprietà risulta inopponibile all'acquirente, a meno che il terzo non prende atto dei divieti esistenti sulla destinazione degli immobili nel contratto di trasferimento del bene.

E ciò perché i paletti posti da regolamento non sono obbligazioni propter rem ma vere e proprie servitù atipiche: nella nota di trascrizione devono essere indicate le specifiche clausole che limitano la proprietà esclusiva e non basta un generico rinvio al regolamento dell'ente di gestione”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazionecon la sentenza n.21024 del 18 ottobre 2016 in merito alle condizioni per l'apertura di una bed & breakfast in condominio.

I fatti di causa. Tizio e Caio (condomini) impugnavano la delibera dell'assemblea condominiale nella parte in cui questa aveva integrato il regolamento condominiale inserendovi un articolo che vietava ai condomini di destinare le singole unità a casa famiglia, bed and breakfast, pensioni, alberghi.

A sostegno della domanda, i condomini deducevano che la deliberazione era stata adottata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e non all'unanimità.

In primo grado, il tribunale adito accoglieva la domanda dei condomini con contestuale annullamento della delibera. La pronuncia in esame veniva ulteriormente confermata in appello.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. II Civile, 18 ottobre 2016, n. 21024
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento