Accolto il ricorso del condomino che impugna la delibera dopo l'introduzione dell'off limits al b&b: è servitù atipica e non obbligazione propter rem la clausola che limita la proprietà.
“In tema di condominio, quando l'originario regolamento di natura contrattuale non risulta trascritto nei registri immobiliari, in tal caso, la clausola che limita il diritto di proprietà risulta inopponibile all'acquirente, a meno che il terzo non prende atto dei divieti esistenti sulla destinazione degli immobili nel contratto di trasferimento del bene.
E ciò perché i paletti posti da regolamento non sono obbligazioni propter rem ma vere e proprie servitù atipiche: nella nota di trascrizione devono essere indicate le specifiche clausole che limitano la proprietà esclusiva e non basta un generico rinvio al regolamento dell'ente di gestione”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazionecon la sentenza n.21024 del 18 ottobre 2016 in merito alle condizioni per l'apertura di una bed & breakfast in condominio.
I fatti di causa. Tizio e Caio (condomini) impugnavano la delibera dell'assemblea condominiale nella parte in cui questa aveva integrato il regolamento condominiale inserendovi un articolo che vietava ai condomini di destinare le singole unità a casa famiglia, bed and breakfast, pensioni, alberghi.
A sostegno della domanda, i condomini deducevano che la deliberazione era stata adottata con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e non all'unanimità.
In primo grado, il tribunale adito accoglieva la domanda dei condomini con contestuale annullamento della delibera. La pronuncia in esame veniva ulteriormente confermata in appello.
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