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L'amministratore di condominio è obbligato ad esibire “in ogni tempo” la documentazione condominiale su richiesta di uno o più condòmini

Il condòmino può visionare la documentazione per esercitare il suo potere di vigilanza e di controllo sull'operato dell'amministratore.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

L'esibizione della documentazione amministrativa e contabile è una delle note dolenti nella gestione condominiale, anche perché, solo attraverso l'esame della stessa diventa possibile monitorarel'attività dell'amministratore senza attendere il momento dell'approvazione del rendiconto annuale.

Il fatto. Un condòmino cita in giudizio il nuovo amministratore di condominio chiedendo allo stesso la consegna della seguente documentazione: verbale di consegna redatto dal precedente amministratore, estratto del conto corrente dal giorno della sua apertura fino alla chiusura, fattura dell'impresa che ha eseguito lavori per conto del condominio.

Il condòmino a sostegno della sua domanda precisa che è necessario valutare tale documentazione onde esercitare un legittimo controllo sull'operato dell'amministratore e per valutare eventuali irregolarità nella sua gestione.

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La sentenza. La sentenza del Tribunale del capoluogo toscano ha accolto le richieste del condòmino riportandosi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo dell'amministratore di esibire la documentazione contabile ed amministrativa dell'ente ove ne faccia richiesta uno o più condòmini.

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A tal riguardo, infatti, la Cassazione evidenzia che "In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore di condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dei documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti". [1]

Nel caso di specie, il condòmino ha motivato la sua richiesta di visionare la documentazione prima citata per esercitare il suo potere di vigilanza e di controllo sull'operato dell'amministratore, puntualizzando che tale interesse è giuridicamente tutelato dall'art. 1713 del codice civile in tema di mandato con rappresentanza, fattispecie alla quale è assimilabile, anche a parere della giurisprudenza, il rapporto che si instaura fra condominio ed amministratore di condominio. [2]

Dopo aver chiarito tali aspetti, il Tribunale evidenzia che non è degna di pregio la tesi del nuovo amministratore di condominio che ha eccepito che una parte della documentazione richiesta dall'attore era stata già esibita nel corso dell'assemblea a conclusione della quale era stato approvato il bilancio.

A tal proposito, infatti, la sentenza ha chiarito che "l'obbligo di mettere a disposizione la documentazione contabile grava sull'amministratore condominiale in ogni tempo, e quindi non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea…." (Tribunale di Firenze, II sez. civ., 9.3.2017 n. 784)

Alla luce di tale ricostruzione il Tribunale ha condannato l'attuale amministratore di condominio a consegnare al condòmino il verbale di consegna del precedente amministratore, nonché alla consegna della fattura che attesta i lavori condominiali eseguiti da un impresa edile.


[1] Cass. civ. sez. II, 19210 del 21.9.2011; Cass. civ. 8460 del 1998; Cass. 15159 del 2001.

[2] Cass. civ. sez. II, 16.8.2000 n. 10815.

Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze Sentenza n. 784/2017
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