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Tende parasole. Il diritto di veduta non deve comportare un sacrificio eccessivo del diritto del confinante.

Installazione tenda parasole in condominio. Distanze e norme che regolano i rapporti di buon vicinato.
Avv. Leonarda Colucci 

Si alla distanza di tre metri dal confine prevista dall'art. 907 c.c. ma occorre sempre valutare caso per caso se la tutela del diritto di veduta non comporta un sacrificio eccessivo del diritto del confinante.

Una sentenza del Tribunale di Genova ha stabilito che nei rapporti fra singoli condomini, per chiarire a che distanza dal confine deve essere collocata una tenda parasole, si applica in linea di massima il principio sancito dall'art. 907 del codice civile.

Tuttavia il giudice di merito deve valutare caso per caso e contemperare le due opposte esigenze: e cioè tutela del diritto di veduta da un lato, mentre d'altra parte non può ignorare la tutela del diritto proprietà che include anche il diritto del vicino di mantenere una tenda a distanza inferiore di tre metri dal confine nel momento in cui la stessa non arreca alcun effettivo pregiudizio al confinante che lamenta una presunta limitazione del diritto di veduta. (Tribunale di Genova, sez. civ.III, 29.7.2016 n. 2540)

Il fatto. Il proprietario dell'attico di un edificio condominale cita in giudizio i suoi vicini di casa, esponendo che entrambe le parti erano proprietarie di due appartamenti al piano attico dello stabile che confinavano lateralmente, e che i convenuti avevano provveduto ad installare una tenda parasole che provocava i seguenti fastidi:

a) impediva la veduta laterale;

b)proiettava ombra nel suo appartamento;

c) determinava, in caso di pioggia, un fastidioso stillicidio.

Pertanto, in virtù di tali circostanze, l'attore ritenendo che tenda in questione fosse stata applicata in violazione della distanza di tre metri dal confine prevista dall'art. 907 del codice civile, chiedeva che ne fosse ordinata la rimozione e che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno cagionato con la realizzazione di tale illegittimo manufatto.

I convenuti si costituivano contestando il diritto di veduta dell'attore e che si trattasse, nel caso di specie, di manufatto assimilabile a costruzione nonché l'impossibilità di applicare, alle tende da sole, la disciplina delle distanze delle costruzioni dalle vedute prevista dall'art. 907 del codice civile.

La sentenza del Tribunale di Genova.

La sentenza del Tribunale di Genova, che si conclude con il rigetto della domanda dell'attore, si sofferma sulla disciplina applicabile nei rapporti fra singoli condomini con particolare riguardo alle distanze delle costruzioni dalle vedute.

(In tema di distanze fra le costruzione e diritto di veduta vedasi: Rispettare le distanze è d'obbligo se non si vuole demolire l'immobile appena costruito. )

Rileva a tal proposito il Giudice del Tribunale di Genova che, contrariamente a quanto sostiene parte convenuta, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte puntualizzato che l'art. 907 c.c. in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute

"è generalmente applicabile anche nei rapporti fra i singoli condomini di un edificio non derogando le norme in tema di comunione e condominio, e in particolare l'art. 1102 del codice civile, al citato art. 907 c.c." (Cass. n. 13012/2000; in senso conforme Cass. n. 13170/2001).

Puntualizza inoltre la sentenza del tribunale ligure che i dubbi riguardo all'applicabilità del principio sancito dall'art. 907 del codice civile riguardano prevalentemente i rapporti fra condominio e singolo condomino situazione che non ricorre nel caso di specie.

(a proposito di tende da sole e tutela dell' estetica degli edifici si segnala il seguente contributo: Installazione di tende da sole e la mancanza di lesione all'estetica dell'edificio)

Fra l'altro il principio sancito dall'art. 907 del codice civile si applica a difesa del diritto di veduta che scaturisce direttamente dal diritto di proprietà, pertanto per il solo fatto di essere proprietario di un appartamento deve essere garantita anche la possibilità di esercitare dallo stesso il relativo diritto di veduta.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di applicare il principio previsto da tale norma anche a manufatti diversi dalle costruzioni, la sentenza sottolinea che la giurisprudenza di legittimità è propensa a non adottare un concetto restrittivo di costruzione, di conseguenza anche le tende da sole, aventi carattere di stabilità e consistenza, nel momento in cui possono comportare un ostacolo alla fruizione di aria e luce, possono sottostare alla disciplina prevista dall'art. 907 c.c..(Cass. n. 5618/1995; Cass. n. 1598/1993)

A tal punto, la sentenza, dopo aver ribadito che nell'ambito di un unico immobile condominiale le norme che regolano i rapporti di buon vicinato, incluso l'art. 907 del codice civile, trovano in linea di massima applicazione, ha puntualizzato che spetta sempre al giudice di merito contemperare gli interessi dei diversi proprietari conviventi in un unico edificio.

Muovendo da tale presupposto,ed analizzando gli accertamenti compiuti dalla consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza ha respinto le richieste dell'attore ritenendo che la tenda in questione, pur costituendo un manufatto al quale per costante giurisprudenza si applica l'articolo 907 c.c. con l'obbligo di rispettare la distanza di tre metri dal fondo del vicino, non determina una limitazione del diritto di veduta dell'attore, né tantomeno limita la possibilità di quest'ultimo di fruire di aria e luce poiché collocata lateralmente rispetto al suo terrazzo.

Il Tribunale di Genova, in base a tale ricostruzione, si conclude con il diritto dei convenuti a mantenere la tenda anche a costo di un piccolo sacrificio per l'attore.

A tal proposito, evidenzia ancora il giudice ligure che nel caso di specie non è possibile procedere ad un'applicazione rigorosa del principio sancito dall'art. 907 del codice civile poiché l'imposizione ai convenuti di un arretramento della tenda di ben tre metri dal confine con la proprietà dell'attore priverebbe i primi della possibilità di installarla e di esercitare pienamente il proprio diritto di proprietà.

In conclusione, quindi, se è vero che anche l'installazione di tende parasole è assoggettata al rispetto del principio sancito dall'art. 907 del codice civile a proposito di distanza delle costruzioni dalle vedute, è anche vero che spetta sempre al giudice di merito valutare caso per caso al fine di impedire che la tutela del diritto di veduta non implichi un ingiusto sacrificio del diritto del confinante.

Sentenza
Scarica Tribunale di Genova, sez. civ.III, 29.7.2016 n. 2540
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