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Tassa rifiuti. No alle discriminazioni tra residenti e non residenti

Tari. Attenzione alle discriminazioni.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il regolamento del Comune che obbliga chi non vive nel territorio locale a pagare di più in termini di Tari è illegittimo e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo."I comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto". Questo è il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 6 settembre 2017 in merito alla tassa sui rifiuti.

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La vicenda. Tizio, proprietario di un immobile dove trascorreva dei brevi periodi di vacanza nei mesi estivi nel Comune di Jesolo, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto avverso il Regolamento Tia del Comune (delibera consiliare n. 25 del 28 febbraio 2005), che determinava "il principio secondo cui la spesa a carico dell'utenza domestica deve essere a sua volta ripartita fra utenze domestiche residenti e non residenti ed i criteri da seguire per determinare la somma pecuniaria da ciascuno dovuta", nonché la delibera di giunta n. 59 del 28 febbraio 2005, pubblicata il 17 marzo 2005, che suddivideva il costo complessivo del servizio d'asporto rifiuti posto a carico delle utenze domestiche nella misura del 33,20% a carico di quelle residenti e del 66,80% a carico di quelle non residenti.

Con sentenza del 24 luglio 2007, n. 2572, il Tribunale amministrativo del Veneto dichiarava inammissibile il ricorso relativamente alla distinzione delle utenze domestiche "residenti" e "non residenti", in quanto già introdotta con la deliberazione n. 27 del 2004, la cui impugnazione il medesimo Tribunale già aveva ritenuto tardiva con sentenza n. 2010 del 2005. Avverso tale decisione, Tizio proponeva impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.

TIA 1 e TIA 2. La Tia 1 è la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 22/97 (il cosiddetto "decreto Ronchi"). La tariffa di igiene ambientale è suddivisa in due quote: una fissa e una variabile.

La quota fissa è dovuta a fronte della copertura dei costi generali di gestione (è il caso, per esempio, di ammortamenti, spese amministrative eccetera); la seconda, cioè la quota variabile, si riferisce invece alle spese per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze (è il caso, per esempio, della raccolta e del trasporto rifiuti, eccetera).

La tariffa di igiene ambientale è stata qualificata come tributo dalla sentenza 238/09 della Consulta.

La Tia 2, invece, è la tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/06).

Funziona in modo analogo alla Tia 1, anche se è stata qualificata entrata non tributaria dal Dl 78 del 2010.

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Il ragionamento del Consiglio di Stato. La vicenda oggetto del presente appello - in quanto relativa agli anni d'imposta 2004 e 2005 - concerne la tariffa di igiene ambientale e non anche la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che non trovò applicazione fino al 2009).

Premesso ciò, secondo i giudici amministrativi la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, è pur anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo.

Per meglio dire, secondo il Consiglio di Stato la ratio del principio esposto risiede nella necessità affinché il gettito tributario copra i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza la natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante.

Tuttavia, in quanto "tecnica", la discrezionalità del Comune incontra pur sempre il limite intrinseco della proporzionalità (Cons. Stato, V, n. 3108 del 2017).

Appare evidente che, nel caso di specie, il criterio formale della residenza scelto dal Comune di Jesolo per diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d'imposta contraddice i caratteri e i limiti di detto principio:

  • Da un lato, si deve ricordare che l'attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica e di per sé nulla implica circa la maggiore o minor produzione di rifiuti solidi urbani.
  • D'altro lato, anche a voler individuare una connessione presuntiva tra i due aspetti, dovrebbe giungersi ad un risultato che in realtà è opposto a quello perseguito dal Comune di Jesolo con i provvedimenti impugnati.

    Difatti, per logica, i residenti con continuità nel territorio comunale, producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti).

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, "il principio di proporzionalità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può non attribuire rilevanza al carattere naturale della stagionalità.

Tanto più se si considera il carattere turistico-balneare di un'assai frequentata località come Jesolo.

È un carattere che conforma la specifica presenza - normalmente solo per la frazione estiva dell'anno - dei proprietari di immobili ad uso abitativo (ivi non residenti): e con quella va altresì rapportata la corrispondente capacità media delle strutture interessate di produrre rifiuti (generalmente limitata, come si è detto, al periodo turistico)".

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, secondo il Consiglio di Stato, non trova giustificazione - sotto il profilo dei presupposti applicativi del tributo in esame - l'opposta scelta del Comune di gravare maggiormente di questa tassa le abitazioni dei non residenti.

Né l'amministrazione ha dimostrato che per una qualche ragione concreta alle unità abitative dei non residenti fossero comunque da addebitare maggiori quantità di rifiuti rispetto alle altre, tali da giustificare i (contestati) maggiori costi.

Per tali motivi, i giudici amministrativi hanno accolto l'appello di Tizio e annullato i provvedimento impugnati.

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato n. 4223 del 6 settembre 2017
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