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Applicazioni pratiche della solidarietà temperata introdotta dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.c.

Contro chi deve ottenere il decreto ingiuntivo il creditore del condominio?
Avv. Giuseppe Zangari 

La solidarietà temperata introdotta dal riformato art. 63, comma 2 disp. att. c.c., che impedisce ai creditori del condominio di aggredire i condomini virtuosi senza aver prima tentato di esperire l'azione esecutiva nei confronti dei morosi, non trova applicazione rispetto all'ottenimento del titolo esecutivo, che va richiesto sin da subito nei confronti del condominio.

Morosità, ingiunzione di pagamento e coinvolgimento dei condomini virtuosi

La vicenda. Un appaltatore del condominio agisce per il corrispettivo di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il condominio si oppone al decreto ingiuntivo, da un lato sostenendo la violazione dell'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. poiché, a detta dell'opponente, l'appaltatore avrebbe dovuto azionare il credito preventivamente nei confronti dei condomini morosi, e non avverso il condominio in quanto tale; dall'altro lato riconoscendo che una parte delle somme era dovuta, ma che il mancato pagamento era dovuto al fatto che l'assemblea non aveva approvato il riparto tra i condomini.

Ecco cosa succede quando il condomino paga il proprio debito prima della notifica del decreto ingiuntivo

L'istituto giuridico. La vicenda si fonda sull'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. ("I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini"), la cui riscrittura ad opera della l. 220/2012 ha dato vita a una serie di dubbi interpretativi, tuttora non del tutto sopiti.

La responsabilità per le obbligazioni contratte dal condominio è stata oggetto di molteplici interventi, dapprima di matrice giurisprudenziale e da ultimo nell'ambito della legge di riforma del diritto condominiale.

Sino all'anno 2008 l'orientamento maggioritario inquadrava la fattispecie in un regime di solidarietà passiva, consentendo al creditore condominiale di agire per l'intero debito nei confronti di ogni singolo proprietario il quale, una volta saldata la pendenza, avrebbe dovuto recuperare dalla restante compagine quanto versato in eccedenza rispetto alla propria quota di contribuzione.

Con la celeberrima pronuncia a Sezioni Unite del 2008 (Cass. Civ. S.U., n. 9148/2008) è stato invece introdotto l'opposto principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali, in base al quale i proprietari concorrevano ai debiti del condominio in proporzione alle rispettive quote; ne consegue, pertanto, che i condomini in regola con la contribuzione non avrebbero avuto alcunché da temere, risultando immuni dall'eventuale aggressione dei creditori del condominio.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Avellino Il Sez.Civ. del 29/01/2019
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