La vicenda. Gli eredi di un condomino si oppongono al decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. lamentando, tra l'altro, l'erroneità del quantum poiché il condominio aveva richiesto il pagamento di rate non ancora scadute alla data di emissione dell'ingiunzione, ma senza che gli opponenti fossero incorsi nella decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. La sentenza non riportale difese del condominio opposto sul punto.
L'istituto giuridico. Preliminarmente, si ritiene opportuno una breve disamina dell'art. 1186 c.c., che così recita: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
La norma sta a significare che, nonostante sia previsto, in favore del debitore, un termine per l'adempimento della prestazione successivo al momento in cui si è sorto il diritto di credito, ovvero più termini in corrispondenza di un adempimento frazionato, il creditore può provocare la cosiddetta "decadenza dal beneficio del termine" ed esigere la prestazione per intero e immediatamente.
Tale facoltà non consegue sic et simpliciter all'interruzione del pagamento delle rate (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 23093/2016), bensì al verificarsi di alcuni presupposti individuati dalla legge: da un lato lo stato di insolvenza del debitore, intesa quale "situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (Cass. Civ., n. 24330/2011); dall'altro lato la diminuzione delle garanzie del credito o l'omessa dazione di quelle promesse, come nel caso di cessione dell'immobile che avrebbe dovuto garantire il debito oppure la mancata stipula di una fideiussione.
Ciò premesso, posto che il debito nei confronti del condominio risulta di prassi frazionato in più rate individuate dall'assemblea o, più frequentemente, dall'amministratore, l'unico presupposto ex art. 1186 c.c. che può verificarsi in ambito condominiale è costituito dallo stato di insolvenza del condomino poiché difficilmente quest'ultimo sarà tenuto a fornire delle garanzie in ordine all'esatto versamento degli oneri.
La sentenza. Tornando al caso in esame, il Tribunale conferma il decreto e, nel rigettare l'eccezione degli eredi opponenti, afferma un innovativo principio di diritto (Trib. Bologna, n. 984/2018).
A parere del giudice felsineo, infatti, non è necessario che ricorrano i presupposti dell'art. 1186 c.c. per consentire al condominio di richiedere le rate non scadute al momento dell'ingiunzione.
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