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Siepi sul confine, di chi sono e chi deve pagare le spese di manutenzione

Proprietà delle siepi sul confine, spese di manutenzione, distanze, altezza e profili condominiali: gli aspetti fondamentali da conoscere.
Avv. Alessandro Gallucci 

Le siepi sul confine sono spesso oggetto di tensioni nei rapporti di vicinato.

Le tensioni sono generate dall'incertezza sulla proprietà, sull'altezza massima che queste piante possono e sulle spese necessarie per la loro manutenzione.

Di chi sono le siepi sul confine?

Che altezza massima possono avere le siepi sul confine?

Chi deve pagare le spese di manutenzione?

Tutte domande cui si trova risposta nel codice civile, con una specificazione: riguardo all'altezza delle siepi, specialmente quelle di proprietà comune, prima di guardare alle disposizioni codicistiche è bene controllare se i regolamenti o gli usi locali contengano delle disposizioni in merito.

Le informazioni possono essere chieste rispettivamente alla polizia municipale del Comune in cui è ubicato l'immobile o alla Camera di commercio provinciale.

Chiarito ciò - non potendo evidentemente passare in rassegna il contenuto dei regolamenti dei nostri 8.000 Comuni - passiamo all'esame delle disposizioni codicistiche.

Siepi sul confine, comunione ed eccezioni

L'art. 898 c.c., rubricato Comunioni di siepi, recita

«Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti».

Si tratta di una presunzione, ossia, così come la definisce l'art. 2722 c.c., di una conseguenza «che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato».

La siepe sul confine tra due fondi si presume comune, ma la stessa norma prevede delle eccezioni, si tratta in sostanza di presunzioni relative.

Questo l'elenco delle eccezioni (indicate dal succitato art. 898 c.c.):

a) che via sia un termine di confine e la siepe sia posta in uno dei due fondi;

b) che esista altra prova contraria (evidentemente qualsiasi genere di prova, anche se la prova regina, in questi come in altri casi, è la prova scritta);

c) in caso di fondo recinti, la siepe è di proprietà del proprietario della recinzione, salvo il caso in cui la siepe si trovi al di là dei termine di confine rispetto al proprietario della suddetta recinzione.

Come dire: Tizio può essere proprietario di recinto e siepe oppure solamente di una delle due a seconda dello stato dei luoghi.

Da non perdere: Perché posso chiedere il taglio degli alberi al mio vicino?

Siepi sul confine, spese e distanze

Quando la siepe è comune, le spese per la sua manutenzione sono sostenute da entrambe le parti, nella misura concordata o in mancanza di accordo in parti uguali.

Se la siepe è di proprietà esclusiva, chi decide di piantarla (o chi l'ha piantata) deve aver cura (o deve avuto averla) di osservare le distanze prescritte dai regolamenti e/o dagli usi locali ed in loro assenza dalla legge.

Norma codicistica di riferimento è l'art. 892. In esso si afferma che in linea generale le siepi vive (cioè quelle composte da piante in vegetazione) possono essere piantate a mezzo metro dal confine.

Tuttavia, specifica il secondo comma dell'art. 892 c.c. la distanza dal confine dev'essere «di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie».

Le distanze si misurano dalla linea di confine al tronco dell'albero o al luogo della semina, ma non devono essere rispettate se sul confine esiste un muro purché le piante non siano più alte del muro stesso (cfr. art. 892, terzo e quarto comma, c.c.).

Siepi sul confine, condominio e ripartizione spese

Le siepi sul confine possono essere in proprietà condominiale. Ciò avviene quando, per caratteristiche ovvero per titolo, la siepe è da ritenersi appartenere al fondo condominiale.

La sua funzione, di separazione del fondo condominiale da quello vicino, ovvero di mero abbellimento del condominio, fa sì che la stessa debba essere considerata in comproprietà tra tutti i condòmini.

Da ciò ne consegue che le spese per la sua manutenzione, salvo diversa convenzione, debbano essere suddivise tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.).

La manutenzione può essere stabilita a cadenza periodica ed il relativo costo inserito nel preventivo annuale di gestione, ovvero eseguita di tanto in tanto, alla bisogna, anche semplicemente su input dell'amministratore, spese se la manutenzione serve ad evitare violazioni delle norme circa le distanze da confine.

Se la siepe è in comunione tra i condòmini ed i loro vicini, la metà della spesa (ovvero la parte di spesa da porre in capo al condominio) dovrà essere sopportata dai condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

La decisione, invece, di piantare una siepe sul confine deve essere presa dall'assemblea che in seconda convocazione, a seconda del costo può deliberarla o con la maggioranza dei presenti e metà del valore dell'edificio (costo elevato), ovvero con il voto favorevole della la maggioranza dei presenti e un terzo del valore dell'edificio (costo assimilabile a spesa ordinaria). Ciò ove sia presente un aiuola, perché se va creata anche questa, allora senza dubbio la decisione va assimilata ad un'innovazione, che rende sempre necessario il primo dei due quorum indicati.

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