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Va annullata la delibera che approva un rendiconto falso

Rendiconto non veritiero, va annullata la delibera.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Qualora il resoconto contabile, soprattutto di natura consuntiva, presenti risultanze che, quanto ai relativi profili di chiarezza ed intelligibilità non appaiono idonee a rendere una realistica e veritiera rappresentazione dell'amministrazione dell'ente condominiale, la relativa delibera assembleare di approvazione, quand'anche sorretta da valido quorum approvativo, deve ritenersi affetta da invalidità, sub specie di annullabilità.

Questo principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 104 del 7 gennaio 2016, offre un'interessante descrizione degli elementi essenziali che devono caratterizzare il bilancio condominiale.

Secondo il giudice capitolino, in particolare, il bilancio del condominio, sebbene contenutisticamente improntato a maggiore snellezza rispetto a quello delle società commerciali, deve essere, comunque, rispettoso dei principi di verità e intelligibilità.

Ciò,attesa la funzione da esso assolta di fornire ai componenti la comunione edilizia condominiale un efficace quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di governo dei beni e servizi predisposti e gestiti nell'interesse di tale collettività ristretta.

Di conseguenza, esso deve essere redatto in modo da consentire la verifica della correttezza dell'andamento gestionale e del corrispondente operato del soggetto ad esso preposto.

Pertanto, anche se nella elaborazione del bilancio venga fatto utilizzo di tecniche di redazione non corrispondenti a quelle proprio del campo ragioneristico, non può, tuttavia, prescindersi dalla sussistenza di requisiti minimi di contenuto, tali da poter soddisfare tale inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità, e ciò a pena di invalidità del relativo deliberato approvato.

Ne consegue che, laddove l'assemblea approvasse un documento contabile carente dei detti caratteri, la delibera si porrebbe in sostanziale violazione delle prescrizioni dell'art. 1135 c.c., in quale, nel delineare le competenze dell'assemblea, implicitamente presuppone che le delibere, attraverso cui l'azione di amministrazione trova esplicazione, costituiscano uno specchio fedele dell'effettivo andamento gestionale.

Impugnazione di una delibera, ecco cosa devi sapere

Applicando tali principio al caso di specie, il tribunale ha annullato le delibere con le quali l'assemblea aveva approvato i rendiconti e i relativi piani di riparto che, all'esito della CTU contabile, sono risultati errati e non veritieri.

In particolare, la questione affrontata dalla sentenza in commento riguardava l'impugnazione di alcune delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci consuntivi e i relativi piani di riparto delle gestioni sia ordinarie che del riscaldamento per gli anni dal 2005/2006 al 2009/2010.

Secondo il condomino che aveva agito in giudizio, infatti, dette delibere erano da considerarsi invalide nella parte in cui avevano approvato bilanci palesemente errati ed irregolari.

Per verificare la fondatezza della domanda, il giudice ha nominato un consulente contabile d'ufficio, incaricandolo di esaminare partitamente tutte le contestazioni ai bilanci sollevate dal condomino attore.

Al termine delle operazioni, il consulente ha effettivamente concluso per la sussistenza nei bilanci di numerosi errori contabili e di una conseguente errata ripartizione delle spese ivi rendicontate (per un esame analitico degli errori contabili rilevati si rinvia alla lettura della sentenza, scaricabile dal link in basso).

Il tribunale dunque, preso atto delle conclusioni del CTU, peraltro non contestate dal condominio, ha ritenuto che i bilanci consuntivi approvati con le delibere impugnate "non offrano un quadro espositivo pienamente aderente alla realtà, non essendo state correttamente imputate tutte le voci di spesa".

Le relative delibere approvative sia dei rendiconti che dei piani di riparto sono pertanto invalide e vanno annullate.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 104 del 7 gennaio 2016
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