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Gravi difetti dell'opera derivanti anche da progetto errato, giusto condannare il progettista

Ecco perchè a volte ne risponde il progettista dei gravi difetti.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando un'opera presenta gravi difetti derivanti anche dal progetto sul quale è fondata, dei danni derivanti da tali gravi difetti risponde, oltre all'appaltatore anche il progettista. Il titolo della responsabilità è il medesimo per entrambi: art. 1669 c.c.

Questa, in massima sintesi, la decisione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014

Gravi difetti di costruzione, responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. e responsabilità del progettista: questi i concetti cardine attorno ai quali è ruotata la causa decisa dagli ermellini con la sentenza succitata.

La pronuncia merita menzione in quanto ricorda che nel coacervo di figure coinvolte nella realizzazione di un'opera edile, le responsabilità per la loro cattiva esecuzione non ricadono sic et simpliciter sull'appaltatore, ma possono riguardare anche altri soggetti: in questo caso la condanna, al risarcimento ha riguardato anche il progettista.

Il caso concreto, insomma, è di quelli usuali: Tizio affida all'impresa Alfa l'appalto per la costruzione della sua abitazione, il progetto era stato predisposto da Caio, il quale aveva anche assunto, per breve periodo, la direzione dei lavori.

Immaginiamo di essere al posto di una persona che, con i risparmi frutto dei propri sacrifici, decida di investirli nella costruzione della propria abitazioni. Mettiamoci nei suoi panni e comprenderemo la reazione di questa persona di fronte alla triste sorpresa di problemi costruttivi. Rabbia, frustrazione e avvilimento sono i sentimenti che si provano in queste situazioni.

La rabbia e lo sgomento di Tizio, avvedutosi del fatto che l'abitazione presentava difetti, s'erano tramutate in un'azione legale volta ad ottenere il risarcimento del danno; azione vittoriosa.

La sentenza di legittimità ripropone, facendoli propri, tutti i consolidati orientamenti espressi dalla stessa Suprema Corte nell'ambito delle controversie riguardanti casi simili.

Nozione di gravi difetti, tempi per la denuncia dei medesimi ecc.: tutto confermato.

Denuncia dei gravi difetti e decadenza dall'azione legale, il conteggio dei termini

La responsabilità decennale per gravi difetti costruttivi.

I giudici di merito nel grado di appello, la cui sentenza è stata impugnata, avevano condannato in solido tra loro impresa appaltatrice e progettista per i gravi difetti accertati in corso di causa e discendenti da errata progettazione ed esecuzione delle opere.

Si badi: sebbene progettista e direttore dei lavori (figure spesso coincidenti) assumano verso il committente un'obbligazione di mezzo (eseguire bene il proprio lavoro) e non di risultato (come l'impresa che deve realizzare l'opera a regola d'arte), la loro responsabilità non può dirsi esclusa se qualcosa non va nel verso giusto solamente per la natura della loro obbligazione.

Direttore dei lavori: quali sono le sue responsabilità nel caso di difetti dei lavori di manutenzione dell'edificio?

In tal senso, afferma la Cassazione nella sentenza n. 13882, la quale conferma la pronuncia impugnata e quindi le condanne in essa stabilite, che “quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (Cass. n. 7992 del 1997; Cass. n. 8016 del 2012)” (Cass. 18 giugno 2014 n. 13882).

Sentenza
Scarica Cass. 18 giugno 2014 n. 13882
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