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Infiltrazione derivante da piscina installata sul terrazzo a livello di proprietà esclusiva.

Piscina sul terrazzo e infiltrazioni. Di chi è la responsabilità?
Avv. Leonarda Colucci 

Sono tutti responsabili per le infiltrazioni d'acqua dal terrazzo a livello dell'edificio?

Il fatto.

I proprietari degli appartamenti ubicati al quarto piano di un edificio condominiale citano in giudizio il proprietario della piscina collocata sulla terrazza a livello in quanto la medesima causava rilevanti infiltrazioni di umidità provocando svariati danni agli appartamenti degli attori.

Gli attori, citato in giudizio:

  • la ditta appaltatrice che non aveva eseguito a regola d'arte i lavori di impermeabilizzazione della piscina;
  • ed il condominio per non essersi attivato, quale custode ex art. 2051 c.c., per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni.

Prima di entrare nel vivo della decisione, è d'obbligo ricordare che il precedente giudizio cautelare si era concluso, con un provvedimento che imponeva al proprietario esclusivo della terrazza a livello con piscina (successivamente rimossa), ed al condominio di eseguire i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.

Tuttavia il condominio provvedeva a dare seguito a tale provvedimento solo dopo ben due anni dalla sua adozione.

Il successivo giudizio di merito, terminato con l'adozione della sentenza in commento, si conclude non solo con la conferma dell'ordinanza cautelare che aveva imposto al condominio l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, ma soprattutto con l'individuazione della responsabilità degli altri soggetti chiamati in causa e cioè: impresa edile esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione e direttore dei lavori che concorrono, in vario modo, nel verificarsi dell'evento dannoso.

La responsabilità del proprietario della terrazza a livello e del condominio. La sentenza del Tribunale pugliese, a tal proposito condividendo le conclusioni alle quali era già giunto il Giudice a conclusione del procedimento cautelare, ha individuato come responsabili delle infiltrazioni tanto il condominio quanto il proprietario della terrazza a livello, puntualizzando in particolare che la responsabilità del condominio sussiste per il suo dovere di custodia sulle parti comuni.

In particolare la pronuncia condivide a pieno le conclusioni alle quali erano giunti giudice cautelare, e collegio in fase di reclamo, che avevano già precisato come nel caso di specie dalla “natura dei vizi riscontrati sulla pavimentazione all'ultimo piano, che evidenziavano usura e incuria” poteva dedursi tanto la responsabilità del condominio, dato che la terrazza a livello in questione funge anche da lastrico solare e quindi da copertura dell'intero edificio, quanto la responsabilità del proprietario esclusivo della terrazza a livello.

Dunque, considerato quella che è la funzione propria del lastrico solare, nel caso di specie la sentenza evidenzia che non possa essere trascurata la responsabilità del condominio obbligato a garantire il corretto stato di manutenzione di ogni parte comune in modo da scongiurare danni ai condòmini ed ai terzi.

In pratica la sentenza del Tribunale di Taranto ha evidenziato che il condominio non può essere esonerato dal suo dovere di custodia, neanche quando la terrazza a livello all'ultimo piano rientri nella proprietà esclusiva del condòmino titolare dell'appartamento ivi collocato.

La sentenza del Tribunale di Taranto, inoltre, desta particolare interesse poiché, soffermandosi sul rapporto contrattuale intercorso fra il condominio convenuto e la ditta appaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico (terza chiamata in causa), anche la responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori puntualizzando che tali soggetti, a vario titolo, hanno contribuito in vario modo al verificarsi dell'evento dannoso subito dagli attori.

Carente coibentazione dell'edificio: il costruttore paga per i danni causati da umidità e muffa.

Sentenza
Scarica Tribunale di Taranto, del 4.4.2014 n. 1098
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